Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1776 della Commissione del 14 settembre 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese.

Giustizia Istock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di esecuzione»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)In seguito a un’inchiesta («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 (2), misure antidumping definitive sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 (3), la Commissione ha nuovamente istituito misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(3)Le misure attualmente in vigore contemplano un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata su tutte le importazioni provenienti dalla RPC, fatta eccezione per tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, le cui esportazioni sono soggette a un prezzo minimo all’importazione di 1 153 EUR/tonnellata.

(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)La domanda è stata presentata il 31 marzo 2022 da Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV e Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA («i richiedenti») per conto dell’industria della melamina dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.2.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 1o luglio 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

1.3.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2021 e il 30 giugno 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.4.Parti interessate

(8)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione.

1.5.Osservazioni relative all’apertura

(10)La Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC») ha presentato osservazioni in seguito alla domanda di riesame in previsione della scadenza o su aspetti concernenti l’apertura della presente inchiesta, come disposto al punto 5.2 dell’avviso di apertura.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

Foto:

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