Regolamento (UE) 2023/2108 della Commissione del 6 ottobre 2023 che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)Il nitrito di potassio (E 249), il nitrito di sodio (E 250), il nitrato di sodio (E 251) e il nitrato di potassio (E 252) sono sostanze autorizzate conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Da molti decenni vengono utilizzati come conservanti per garantire, insieme ad altri fattori, la conservazione e la sicurezza microbiologica degli alimenti, in particolare prodotti a base di carne e pesce e prodotti caseari, e per contribuire alle loro caratteristiche proprietà organolettiche. D’altra parte è anche noto che la presenza di nitriti e nitrati negli alimenti può determinare la formazione di nitrosammine, alcune delle quali sono cancerogene. È pertanto necessario ridurre al minimo il rischio di formazione di nitrosammine derivante dalla presenza di nitriti e nitrati negli alimenti, da un lato, e mantenerne gli effetti protettivi contro la moltiplicazione dei batteri, in particolare del C. botulinum, responsabile del botulismo, dall’altro.

(5)I livelli massimi di nitriti (E 249 ed E 250) e nitrati (E 251 ed E 252) negli alimenti attualmente stabiliti nel regolamento (CE) n. 1333/2008 si basano sui pareri del comitato scientifico dell’alimentazione umana del 1990 (4) e del 1995 (5) nonché sul parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») del 26 novembre 2003 (6). Essi sono espressi come «dose aggiunta», ove possibile, in quanto, secondo l’Autorità, la dose aggiunta di nitriti, e non la dose residua, contribuisce all’attività inibitoria contro il C. botulinum.

(6)In deroga alla regola generale, sono stabiliti i livelli residui massimi di nitriti e nitrati per taluni prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura. Per tali prodotti, ottenuti mediante salatura per immersione in una salamoia o con l’applicazione a secco di una miscela sulla superficie della carne o una combinazione di entrambe, o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura, non è possibile determinare la dose aggiunta di sali per la conservazione assorbiti dalla carne, data la natura stessa del processo di fabbricazione associato a tali prodotti tradizionali.

(7)Nel 2014 la Commissione ha portato a termine uno studio compilativo volto a verificare l’attuazione da parte degli Stati membri della normativa dell’Unione in materia di nitriti. Dallo studio è risultato che, salvo alcune eccezioni, di norma la dose di nitriti aggiunti ai prodotti a base di carne non sterilizzati è inferiore al livello massimo stabilito dall’Unione. Nella relazione la Commissione ha concluso che, considerando che nella maggior parte degli Stati membri i nitriti erano solitamente aggiunti ai prodotti a base di carne a livelli inferiori ai livelli massimi autorizzati, occorreva valutare la possibilità di un riesame degli attuali livelli massimi di nitriti per ridurre ulteriormente l’esposizione a tali additivi alimentari. La Commissione ha quindi avviato uno studio ad hoc concernente l’uso, da parte dell’industria, dei nitriti in diverse categorie di prodotti a base di carne. Anche lo studio, ultimato nel 2016, è giunto alla conclusione che era opportuno abbassare gli attuali livelli massimi dei nitriti autorizzati dalla legislazione dell’Unione.

(8)L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell’Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell’Autorità. Il 15 giugno 2017 l’Autorità ha formulato i suoi pareri scientifici (7) relativi alla nuova valutazione della sicurezza dei nitriti e dei nitrati come additivi alimentari.

(9)Per i nitriti, l’Autorità ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 0,07 mg di ioni nitrito/kg di peso corporeo al giorno. L’esposizione stimata derivante dal loro uso come additivo alimentare non determinava un superamento di tale DGA nella popolazione in generale (mentre nell’ultimo percentile della popolazione infantile questo valore veniva leggermente superato) e ha rappresentato circa il 17 % dell’esposizione alimentare complessiva. Se tutte le fonti di esposizione alimentare (additivi alimentari, presenza naturale e contaminazione) fossero prese in considerazione nel loro insieme, la DGA sarebbe superata nei lattanti, nei bambini piccoli e nei bambini mediamente esposti e nelle persone di tutte le fasce d’età più altamente esposte. Per quanto riguarda l’esposizione alle nitrosammine esogene, l’Autorità ha concluso che non è possibile distinguere chiaramente le nitrosammine prodotte dal nitrito aggiunto come additivo alimentare da quelle formate a partire dal nitrito presente negli alimenti naturalmente o a seguito di contaminazione. L’Autorità ha osservato che qualche preoccupazione era stata espressa per quanto riguarda l’esposizione complessiva a livelli elevati di nitrosammine esogene per le persone di tutte le fasce d’età, eccetto gli anziani. L’Autorità ha infine confermato le prove che dimostrano il nesso tra la N-nitrosodimetilammina preformata e i tumori del colon-retto, e alcune prove del nesso tra i nitriti degli alimenti e le neoplasie gastriche e tra la combinazione di nitriti e nitrati delle carni lavorate e i tumori del colon-retto. Ciò è in linea con le conclusioni raggiunte nel 2015 dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (8).

(10)Per i nitrati, l’Autorità ha mantenuto una DGA di 3,7 mg di ioni nitrato/kg di peso corporeo al giorno e ha stimato che l’esposizione derivante dal loro uso come additivo alimentare non determinava un superamento di tale DGA. Se tutte le fonti di esposizione alimentare ai nitrati fossero prese in considerazione nel loro insieme, la DGA sarebbe superata nelle persone di tutte le fasce d’età mediamente e più altamente esposte. Il contributo dei nitrati usati come additivi alimentari ha rappresentato circa il 2 % dell’esposizione complessiva.

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