Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione).

Giustizia 109

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)Uno degli obiettivi della politica comune della pesca, stabiliti dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

(3)La Comunità europea ha aderito all’accordo relativo all’istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM»), ai sensi della decisione 98/416/CE del Consiglio (6).

(4)L’accordo CGPM garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.

(5)L’Unione, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell’accordo CGPM.

(6)Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti. Poiché l’Unione è parte contraente dell’accordo CGPM, tali raccomandazioni sono vincolanti per l’Unione e dovrebbero quindi essere attuate nel diritto dell’Unione, a meno che il loro contenuto non vi sia già contemplato. L’Unione deve assicurare che le attività di pesca dell’Unione al di fuori delle acque di quest’ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell’Unione, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell’Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi.

(7)Per tali ragioni, e poiché il carattere permanente delle raccomandazioni richiede uno strumento giuridico permanente per la loro attuazione nel diritto dell’Unione, è opportuno attuare tali raccomandazioni mediante un unico atto legislativo, teso a garantire chiarezza e prevedibilità giuridiche per gli operatori dell’Unione in acque soggette all’accordo CGPM, cui future raccomandazioni possono essere aggiunte mediante modifiche dello stesso.

(8)A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), su richiesta della Commissione, assiste l’Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui fa parte l’Unione. Conformemente a tale regolamento, ove necessario per l’attuazione degli obblighi dell’Unione, l’EFCA, su richiesta della Commissione, coordina le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione. È pertanto opportuno adottare disposizioni che includano l’EFCA, ove incaricata dalla Commissione, quale organismo preposto a ricevere dagli Stati membri informazioni riguardanti il controllo e l’ispezione, come i rapporti di ispezione in mare.

(9)Le misure di gestione e le raccomandazioni dovrebbero basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili. Il parere su cui si basano le misure di gestione dovrebbe fondarsi sull’uso scientifico dei pertinenti dati sulla capacità e attività della flotta, sullo stato biologico delle risorse sfruttate e sulla situazione socioeconomica delle attività di pesca. Tali dati devono essere raccolti e trasmessi in tempo per consentire agli organi ausiliari della CGPM di redigere i loro pareri, che dovrebbero tenere conto degli aspetti biologici, socioeconomici e ambientali.

(10)In occasione delle sessioni annuali della CGPM svoltesi a decorrere dal 2005 sono state adottate numerose raccomandazioni e risoluzioni riguardanti alcuni tipi di pesca nella zona di applicazione dell’accordo CGPM che sono state attuate nel diritto dell’Unione principalmente mediante il regolamento (UE) n. 1343/2011.

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