Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2141 della Commissione del 13 ottobre 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/130 per quanto riguarda la rendicontazione delle sanzioni per la condizionalità e il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2290.

Giustizia 111

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 133 e l’articolo 134, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)Il punto 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione (2) stabilisce la presentazione delle informazioni quantitative necessarie per la riconciliazione delle informazioni contenute nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione con la spesa dichiarata nei conti annuali, a norma dell’articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (4) gli importi corrispondenti a sanzioni applicate conformemente agli articoli 12 e 14 del regolamento (UE) 2021/2115 (sanzioni relative alla condizionalità) devono essere dichiarati nei conti annuali come entrate con destinazione specifica, separatamente dalla spesa del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Ai fini della riconciliazione con i conti annuali non è pertanto necessario includere nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione le informazioni quantitative su tali sanzioni tra le spese relative agli interventi sotto forma di pagamento diretto. Le informazioni quantitative necessarie per la riconciliazione delle informazioni presentate nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione con la spesa indicata nei conti annuali, specificate al punto 2.2.1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, dovrebbero pertanto essere modificate per eliminare il riferimento alle sanzioni relative alla condizionalità.

(2)Come stabilito agli articoli 12 e 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e all’articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, il sistema di condizionalità non si applica ai tipi di intervento in taluni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115. Le informazioni quantitative necessarie per la riconciliazione delle informazioni presentate per i tipi di intervento, specificate al punto 2.2.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, dovrebbero pertanto essere modificate per eliminare il riferimento alle sanzioni relative alla condizionalità.

(3)Per garantire chiarezza e coerenza per quanto riguarda la rendicontazione degli importi non pagati a seguito delle sanzioni concernenti la spesa nell’ambito del FEASR, al punto 2.2.3, lettera b), punto ii), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 è opportuno eliminare il riferimento all’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116. Gli importi non pagati a seguito delle sanzioni applicate a norma degli articoli 12 e 14 del regolamento (UE) 2021/2115 devono essere indicati nell’ambito del punto 2.2.3, lettera b), punto ii), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, a norma degli articoli 85 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.

(4)L’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione (5) per stabilire la possibilità di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, in aggiunta alla possibilità di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui all’articolo 44, paragrafo 3, di detto regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2022/1408 è entrato in vigore il 26 agosto 2022. Il punto 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione (6) rimanda soltanto al versamento di anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. È pertanto necessario modificare il punto 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per estendere le norme applicabili alla rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output utilizzati per la verifica dell’efficacia dell’attuazione anche agli anticipi versati a norma dell’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116.

(5)Gli indicatori comuni di output di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 costituiscono la base per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione dei piani strategici della PAC nel corso della loro attuazione. Le norme comuni sui metodi di calcolo dei valori aggregati degli indicatori di output utilizzati per la verifica dell’efficacia dell’attuazione sono stabilite al punto 3, lettera a), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290. È necessario modificare tali norme per garantire la completezza e la coerenza della rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output a livello di importo unitario. È inoltre opportuno modificare il punto 3, lettera a), punto i), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per garantire la rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output per quanto riguarda il sostegno fornito ai destinatari finali mediante strumenti finanziari.

(6)Il punto 3, lettera b), punto i), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 stabilisce le norme relative alla rendicontazione dei valori aggregati per l’indicatore di output O.3. Tali norme dovrebbero essere modificate per garantire la coerenza con le norme in materia di rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output di cui al punto 3, lettera a), punti da i) a ix), di detto allegato.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/130 e (UE) 2021/2290.

(8)Per consentire agli Stati membri di adattare i propri sistemi di informazione alle norme modificate in materia di rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output di cui al punto 3, lettera b), punto i), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, l’articolo 2, punto 3, lettera b), dovrebbe applicarsi dal 16 febbraio 2024, al fine di garantire che tali valori siano rendicontati nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 a decorrere dall’esercizio finanziario 2024.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex              

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