Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull’Unione europea (TUE), nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini e, tra l’altro, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite («Carta dell’ONU»).

(2)A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, TUE, l’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda su principi quali lo Stato di diritto, l’uguaglianza e la solidarietà e il rispetto dei principi della Carta dell’ONU e del diritto internazionale. A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’Unione promuove inoltre soluzioni multilaterali ai problemi comuni.

(3)A norma degli articoli 1 e 2 della Carta dell’ONU, uno dei fini delle Nazioni Unite è lo sviluppo tra le nazioni di relazioni amichevoli conformemente, tra l’altro, al principio di sovrana uguaglianza.

(4)L’articolo 21, paragrafo 2, TUE prevede che l’Unione definisca e attui politiche e azioni comuni e operi per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali, tra l’altro al fine di salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua indipendenza e la sua integrità, consolidare e sostenere lo Stato di diritto e i principi del diritto internazionale.

(5)La dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 24 ottobre 1970, stabilisce che le relazioni internazionali devono essere condotte in conformità con i principi di sovrana uguaglianza e non intervento. Tale dichiarazione prevede inoltre, in relazione al principio relativo all’obbligo di non intervenire in questioni che rientrano nella giurisdizione nazionale di ciascuno Stato, che nessuno Stato può applicare misure coercitive economiche, politiche o di qualunque altra natura, o incoraggiarne l’uso, per costringere un altro Stato a subordinare l’esercizio dei suoi diritti sovrani e per ottenere da questo vantaggi di qualsiasi genere, il che rispecchia il diritto internazionale consuetudinario ed è pertanto vincolante nelle relazioni tra i paesi terzi, da un lato, e tra l’Unione e i suoi Stati membri, dall’altro. Inoltre, le norme di diritto internazionale consuetudinario in materia di responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti si riflettono negli articoli della commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti (Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts – ARSIWA), adottati nel 2001 dalla commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite in occasione della sua cinquantatreesima sessione, e di cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha preso atto nella risoluzione 56/83. Tali norme sono vincolanti nelle relazioni tra i paesi terzi, da un lato, e l’Unione e i suoi Stati membri, dall’altro.

(6)La moderna economia mondiale interconnessa aumenta i rischi di coercizione economica, in quanto fornisce ai paesi maggiori mezzi per tale coercizione, compresi mezzi ibridi. È auspicabile che l’Unione contribuisca alla creazione, allo sviluppo e al chiarimento di quadri internazionali per la prevenzione e l’eliminazione delle situazioni di coercizione economica.

(7)Pur operando sempre nel quadro del diritto internazionale, è essenziale che l’Unione disponga di uno strumento adeguato per scoraggiare e contrastare la coercizione economica da parte dei paesi terzi al fine di salvaguardare i suoi diritti e interessi e quelli dei suoi Stati membri. Ciò vale in particolare quando paesi terzi interferiscono nelle legittime scelte sovrane dell’Unione o di uno Stato membro applicando o minacciando di applicare misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti al fine di impedire o ottenere la cessazione, la modifica o l’adozione di un particolare atto da parte dell’Unione o di uno Stato membro, compresa l’espressione della posizione da parte di un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione o di uno Stato membro. Le misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti comprendono non solo azioni adottate nel territorio del paese terzo interessato e che hanno effetti al suo interno, ma anche le azioni lesive delle attività economiche nell’Unione, intraprese dal paese terzo, anche tramite entità controllate o dirette dal paese terzo e che sono presenti nell’Unione. Il termine «paese terzo» dovrebbe essere inteso come comprendente non solo uno Stato terzo, ma anche un territorio doganale separato o un altro soggetto di diritto internazionale, in quanto anche tali entità sono in grado di esercitare coercizione economica. L’uso di tale termine e l’applicazione del presente regolamento non hanno alcuna incidenza sulla sovranità. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere applicato in conformità della posizione dell’Unione in relazione al paese terzo interessato.

(8)Il presente regolamento mira a garantire una risposta dell’Unione efficace, efficiente e rapida alla coercizione economica. In particolare, mira a scoraggiare la coercizione economica nei confronti dell’Unione o di uno Stato membro e a consentire all’Unione, in ultima istanza, di contrastare la coercizione economica mediante misure di risposta dell’Unione. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli strumenti dell’Unione esistenti e gli accordi internazionali conclusi dall’Unione, nonché le azioni intraprese in virtù degli stessi che sono conformi al diritto internazionale, nel settore della politica commerciale comune, e altre politiche dell’Unione.

(9)La coercizione economica da parte di paesi terzi può essere diretta contro azioni di politica estera dell’Unione o di uno Stato membro e l’accertamento dell’esistenza di coercizione economica e le relative risposte alla stessa possono avere implicazioni significative per le relazioni con i paesi terzi. È necessario garantire risposte coerenti in settori d’intervento distinti ma correlati. Il presente regolamento lascia impregiudicata un’eventuale azione dell’Unione a norma delle disposizioni specifiche del titolo V, capo 2, TUE, della quale si dovrebbe tenere debitamente conto nel valutare qualsiasi risposta alla coercizione economica esercitata da un paese terzo.

(10)La coercizione economica nei confronti di uno Stato membro da parte di un paese terzo incide sul mercato interno dell’Unione e sull’Unione nel suo complesso. Gli Stati membri da soli non possono contrastare la coercizione economica da parte di paesi terzi attraverso misure che rientrano nel settore della politica commerciale comune. Data la competenza esclusiva conferita all’Unione dall’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), solo l’Unione è autorizzata ad agire. Inoltre, è possibile che gli Stati membri, in quanto soggetti distinti ai sensi del diritto internazionale, non siano autorizzati a contrastare la coercizione economica dell’Unione da parte di paesi terzi. Pertanto è necessario che gli strumenti per conseguire efficacemente tali obiettivi siano creati a livello dell’Unione. Il presente regolamento lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri.

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