Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2727 della Commissione del 30 novembre 2023 che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «PPC Chlorine liquid».

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 aprile 2019 la società Vynova PPC SAS ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione per lo stesso biocida singolo, quale definito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, denominato «PPC Chlorine liquid», appartenente ai tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali) e 5 (acqua potabile), quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-LA051328-54. La domanda recava anche il numero di domanda relativo al corrispondente biocida singolo di riferimento «Arche Chlorine», autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/754 della Commissione (3) e registrato nel registro con il numero BC-UQ045679-98.

(2)Il principio attivo contenuto in «PPC Chlorine liquid» è il cloro attivo rilasciato da cloro, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 5.

(3)Il 3 agosto 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (4) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «PPC Chlorine liquid», conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)Nel suo parere l'Agenzia conclude che le differenze, proposte da Vynova PPC SAS, tra lo stesso biocida e il corrispondente biocida di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (5) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Arche Chlorine» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, lo stesso biocida singolo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)Il 31 luglio 2023 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)La Commissione ritiene che la richiesta presentata dalla Germania di adeguare le condizioni dell'autorizzazione dell'Unione del biocida singolo «Arche Chlorine» per il suo territorio conformemente all'articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 si applichi anche agli usi 2, 3 e 4 di «PPC Chlorine liquid». Tale adeguamento è giustificato dai considerando da 7 a 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/754.

(7)La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per lo stesso biocida singolo «PPC Chlorine liquid» che includa gli adeguamenti del sommario delle caratteristiche del biocida richiesti dalla Germania nel suo territorio per gli usi 2, 3 e 4 conformemente all'articolo 44, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)La data di scadenza della presente autorizzazione dovrebbe corrispondere alla data di scadenza del biocida singolo di riferimento «Arche Chlorine».

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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