Regolamento Delegato (UE) 2023/2779 della Commissione del 6 settembre 2023 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 394, paragrafo 4, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)Il sistema bancario ombra può comportare un aumento dei rischi per la stabilità finanziaria. L’autorizzazione e la vigilanza conformemente al diritto dell’Unione attenuano tali rischi. È pertanto opportuno stabilire che i soggetti sottoposti a siffatte autorizzazione e vigilanza non debbano essere considerati soggetti del sistema bancario ombra. A tal fine occorre precisare il diritto dell’Unione in materia.

(2)Durante la recente crisi COVID-19, i fondi comuni monetari sono stati interessati da gravi problemi di liquidità. Ciò ha messo in evidenza come i rischi associati ai fondi comuni monetari, soprattutto in condizioni di stress del mercato, non siano del tutto attenuati dai requisiti prudenziali vigenti nell’Unione e possano quindi comportare un aumento del rischio per la stabilità finanziaria. Per questo motivo le esposizioni verso fondi comuni monetari dovrebbero essere considerate esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra.

(3)I fondi di investimento alternativi che utilizzano la leva finanziaria su base sostanziale comportano rischi aggiuntivi che non sono ritenuti adeguatamente attenuati da un punto di vista prudenziale dalle prescrizioni imposte ai loro gestori di attivi a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È pertanto necessario provvedere a che gli enti considerino soggetti del sistema bancario ombra i fondi di investimento alternativi che utilizzano in modo considerevole la leva finanziaria, concedono prestiti nel normale svolgimento dell’attività o acquistano esposizioni da finanziamenti di terzi per proprio conto.

(4)Gli enti non dovrebbero considerare soggetti del sistema bancario ombra gli enti finanziari trattati come enti per il calcolo delle attività ponderate per il rischio secondo il metodo standardizzato di cui all’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, in quanto sono autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e vincolati a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità.

(5)Per via della natura pubblica o semipubblica o dello status di cooperativa, alcuni enti sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 575/2013. Per questo motivo gli enti non dovrebbero considerarli soggetti del sistema bancario ombra.

(6)L’articolo 4 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) esclude talune imprese di assicurazione e di riassicurazione dall’ambito di applicazione della direttiva medesima a causa delle loro dimensioni. Si tratta di imprese di piccole dimensioni che non costituiscono un rischio significativo per la stabilità finanziaria. Per questo motivo gli enti non dovrebbero considerare tali imprese soggetti del sistema bancario ombra.

(7)Le attività di intermediazione creditizia svolte da soggetti che fanno parte di un gruppo non finanziario per conto di altri soggetti dello stesso gruppo hanno portata limitata. Per questo motivo detti soggetti non rappresentano un rischio significativo per la stabilità finanziaria e non dovrebbero pertanto essere individuati come soggetti del sistema bancario ombra.

(8)I soggetti inclusi nella vigilanza su base consolidata di enti sottoposti ai requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 non dovrebbero essere individuati come soggetti del sistema bancario ombra in quanto i loro rischi sono rilevati a livello consolidato.

(9)I principi fondamentali di Basilea per un’efficace vigilanza bancaria costituiscono principi concordati a livello internazionale e fondamenta solide per la regolamentazione, la vigilanza, la governance e la gestione dei rischi nel settore bancario di un paese. L’ente di paese terzo che sia stato autorizzato e sia sottoposto alla vigilanza di un’autorità di vigilanza che applica tali principi fondamentali di Basilea non dovrebbe pertanto costituire un rischio significativo per la stabilità finanziaria e non dovrebbe essere individuato come soggetto del sistema bancario ombra.

(10)Per lo stesso motivo, non dovrebbero essere considerate soggetti del sistema bancario ombra le filiazioni di un’impresa madre autorizzata e sottoposta a vigilanza conformemente ai principi fondamentali di Basilea che sono incluse nel consolidamento prudenziale e nella vigilanza su base consolidata di detta impresa madre.

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EurLex

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