Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023 che integra la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), impone alle grandi imprese, alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell'UE, nonché alle imprese madri di grandi gruppi, di includere in un'apposita sezione della loro relazione sulla gestione o della relazione consolidata sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Le imprese devono preparare tali informazioni conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità a partire dall'esercizio finanziario indicato all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 per ciascuna categoria di imprese.

(2)La Commissione è tenuta ad adottare entro il 30 giugno 2023 una prima serie di principi che specifichino le informazioni che le imprese devono comunicare a norma dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva contabile, comprese almeno le informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)La Commissione ha tenuto conto del parere tecnico fornito dall'EFRAG. Il parere tecnico indipendente dell'EFRAG soddisfa i criteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3 ter, primo, secondo e terzo comma, della direttiva 2013/34/UE. Per garantire la proporzionalità e agevolare la corretta applicazione dei principi da parte delle imprese, la Commissione ha introdotto modifiche rispetto al parere tecnico dell'EFRAG per quanto riguarda l'approccio basato sulla rilevanza, l'introduzione graduale di taluni obblighi, la conversione di taluni obblighi in elementi d'informazione facoltativi, l'introduzione di flessibilità per una serie di obblighi di informativa, l'introduzione di modifiche tecniche per assicurare la coerenza con il quadro giuridico dell'Unione e un elevato grado di interoperabilità con le iniziative di normazione a livello internazionale, nonché modifiche redazionali.

(4)Tali principi di rendicontazione di sostenibilità soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE.

(5)È pertanto opportuno adottare principi comuni di rendicontazione di sostenibilità.

(6)In conformità dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, il presente regolamento non dovrebbe entrare in vigore prima di quattro mesi dalla sua adozione da parte della Commissione. Considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 impone a talune categorie di imprese di applicare i presenti principi di rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), in particolare per quanto riguarda la coerenza del presente regolamento con il regolamento (UE) 2019/2088 e gli atti delegati adottati a norma di tale regolamento. In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, sesto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato anche l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

I principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità in conformità degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE secondo il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 sono stabiliti negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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