Regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 che modifica il Regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di Regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) uniforma gli obblighi in materia di regolamento degli strumenti finanziari e le norme concernenti l'organizzazione dei depositari centrali di titoli (CSD) e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole. Tale regolamento ha introdotto periodi di regolamento più brevi, misure della disciplina di regolamento, rigorosi requisiti organizzativi, prudenziali e di condotta negli affari per i CSD, requisiti prudenziali e di vigilanza più rigorosi per i CSD e altri enti che prestano servizi bancari che sostengono il regolamento titoli e un regime che consente ai CSD autorizzati di fornire servizi in tutta l'Unione.

(2)La semplificazione dei requisiti in alcuni settori disciplinati dal regolamento (UE) n. 909/2014, e un approccio più proporzionato a detti settori, sarebbe in linea con il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che sottolinea la necessità di ridurre i costi e semplificare, per assicurare che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficiente, e che mira in particolare a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi.

(3)Infrastrutture di post-negoziazione efficienti e resilienti sono elementi essenziali per un'Unione dei mercati dei capitali funzionante e intensificano gli sforzi volti a sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione. Per tale motivo, il riesame del regolamento (UE) n. 909/2014 è una delle azioni chiave del piano d'azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali presentato nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione».

(4)Nel 2019 la Commissione ha condotto una consultazione mirata sull'applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014. La Commissione ha ricevuto inoltre contributi dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Le risposte ricevute hanno indicato che i portatori di interessi sostengono e considerano pertinente l'obiettivo del regolamento (UE) n. 909/2014, vale a dire promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole degli strumenti finanziari, e ritengono che non sia necessaria alcuna profonda revisione di tale regolamento. La relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 è stata pubblicata il 1o luglio 2021. Sebbene non tutte le disposizioni del regolamento siano ancora pienamente applicabili, la relazione ha individuato i settori che necessitano di un'azione mirata al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di tale regolamento in maniera più proporzionata, efficiente ed efficace.

(5)I CSD dovrebbero avere la facoltà di specificare, nelle loro norme interne, quali eventi diversi dalle procedure d'insolvenza configurano l'inadempimento di un partecipante. In generale, tali eventi si riferiscono al mancato completamento di un trasferimento di fondi o titoli conformemente ai termini e condizioni e alle norme interne del sistema di regolamento titoli.

(6)Il regolamento (UE) n. 909/2014 ha introdotto norme sulla disciplina di regolamento per prevenire e gestire i mancati regolamenti di operazioni su titoli e quindi garantire la sicurezza del regolamento delle operazioni. È opportuno esaminare ulteriori misure e strumenti per migliorare l'efficienza del regolamento nell'Unione, come la definizione dell'entità delle operazioni o il regolamento parziale. Di conseguenza, l'ESMA dovrebbe riesaminare, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, le migliori pratiche del settore, sia all'interno dell'Unione che a livello internazionale, al fine di individuare tutte le misure pertinenti che potrebbero essere attuate dai sistemi di regolamento o dai partecipanti al mercato ed elaborare progetti aggiornati di norme tecniche di regolamentazione sulle misure volte a prevenire i mancati regolamenti allo scopo di aumentare l'efficienza del regolamento.

(7)Le norme introdotte dal regolamento (UE) n. 909/2014 comprendono in particolare obblighi in materia di segnalazione, un regime di penali pecuniarie e acquisti forzosi obbligatori. Attualmente si applicano solo gli obblighi in materia di segnalazione e il regime di penali pecuniarie. L'esperienza maturata nell'applicazione del regime di penali pecuniarie nonché lo sviluppo e la specificazione del quadro di disciplina di regolamento, in particolare nel regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (6), hanno consentito a tutte le parti interessate di comprendere meglio tale quadro e le sfide che derivano dalla sua applicazione. In particolare, è opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle penali pecuniarie e della procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Al fine di distinguere i requisiti relativi alle penali pecuniarie da quelli relativi agli acquisti forzosi obbligatori, tali requisiti dovrebbero essere stabiliti in articoli distinti.

(8)I mancati regolamenti la cui causa sottostante non è imputabile ai partecipanti e le operazioni che non sono considerate di negoziazione non dovrebbero essere soggetti a penali pecuniarie o ad acquisti forzosi obbligatori, in quanto l'applicazione di tali misure a detti mancati regolamenti e operazioni non sarebbe praticabile o potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli per il mercato. Per gli acquisti forzosi obbligatori, ciò dovrebbe valere per determinate operazioni sul mercato primario, operazioni di finanziamento tramite titoli, operazioni societarie, ristrutturazioni o creazione e rimborso di quote di fondi, operazioni di riallineamento o altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso. Analogamente, le misure di disciplina di regolamento non dovrebbero applicarsi ai partecipanti inadempienti nei confronti dei quali è stata aperta una procedura d'insolvenza o quando le controparti centrali (CCP) sono i partecipanti inadempienti, salvo per le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti.

(9)Le penali pecuniarie dovrebbero essere calcolate con riferimento a ciascun giorno lavorativo in cui persiste l'inadempimento. Al momento di definire i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie è opportuno tenere conto della possibilità di un contesto di tassi d'interesse negativi. Al fine di evitare ripercussioni indesiderate sul partecipante non inadempiente è necessaria l'eliminazione di qualsiasi incentivo perverso al mancato regolamento che potrebbe determinarsi in un contesto di tassi d'interesse bassi o negativi. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente i parametri utilizzati per il calcolo delle penali pecuniarie e, di conseguenza, dovrebbe valutare eventuali modifiche da apportare al metodo utilizzato per il calcolo di tali penali, come la fissazione di aliquote progressive.

(10)Gli acquisti forzosi obbligatori potrebbero avere effetti negativi, sia in condizioni di mercato normali sia in condizioni di stress. Pertanto, gli acquisti forzosi obbligatori dovrebbero costituire una misura di ultima istanza e dovrebbero applicarsi solo se sono contemporaneamente soddisfatte le due condizioni seguenti: in primo luogo, se l'applicazione di altre misure, quali penali pecuniarie o la sospensione, da parte dei CSD, delle CCP o delle sedi di negoziazione, dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti in maniera costante e sistematica non ha determinato una riduzione sostenibile a lungo termine di mancati regolamenti nell’Unione o il mantenimento di un livello ridotto dei mancati regolamenti nell’Unione; e, in secondo luogo, se il livello dei mancati regolamenti ha o potrebbe avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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