Reg. d’Es. (UE) 2024/285 della Commissione del 17 gennaio 2024 relativo all’autorizzazione della tintura di eleuterococco ottenuta da Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim come additivo per mangimi destinati a cani, gatti e cavalli.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)La sostanza tintura di eleuterococco ottenuta da Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione della tintura di eleuterococco ottenuta da Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificare tale additivo nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda di autorizzazione di Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim per quanto riguarda l’utilizzo per tutte le specie animali ad eccezione di cani, gatti e cavalli.

(5)Il richiedente ha chiesto che l’additivo sia autorizzato anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. L’utilizzo di tale additivo nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.

(6)Nel parere del 1o febbraio 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la tintura di eleuterococco ottenuta da Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim è sicura per cani, gatti e cavalli, nonché per i consumatori e l’ambiente. Ha altresì concluso che la tintura di eleuterococco ottenuta da Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim dovrebbe essere considerata irritante per la pelle e gli occhi e sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Ha inoltre concluso che è nota la capacità della sostanza di influenzare le caratteristiche organolettiche dei mangimi e che non si considera necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. L’Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la tintura di eleuterococco ottenuta dal Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza. La Commissione ritiene che, per quanto riguarda la tintura di eleuterococco ottenuta da Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim, data la presenza di sostanze che destano preoccupazione, sia necessario fissare un tenore massimo nel mangime completo e limitare la combinazione di tale additivo con altri contenenti le stesse sostanze che destano preoccupazione. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della tintura di eleuterococco ottenuta da Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 7 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 7 febbraio 2024, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 7 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 7 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 7 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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