Decisione (PESC) 2024/385 del Consiglio del 19 gennaio 2024 che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 21 settembre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e ha deciso che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione. Il 19 ottobre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato di essere determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e di proseguire gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti.

(2)Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1), che attua la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che stabilisce strategie di ampio respiro per la lotta al terrorismo e in particolare al finanziamento dello stesso. La posizione comune 2001/931/PESC prevede il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nel suo allegato e prevede che tali capitali e risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi non siano messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato.

(3)Dal 27 dicembre 2001 l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC ha incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas) e la Jihad islamica palestinese («PIJ») quali gruppi terroristici. Il 12 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/651/PESC (2) che ha aggiornato l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC e ha sostituito Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas) con Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem) («Hamas») nell'elenco dei gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici.

(4)L'inserimento in elenco di Hamas e della PIJ è stato riesaminato più volte a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC e le misure restrittive ad esse applicabili restano in vigore.

(5)L'Unione fornisce assistenza finanziaria allo sviluppo, compresi programmi di sostegno alla popolazione palestinese, all'Autorità palestinese e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente. La Commissione ha effettuato un riesame della sua assistenza finanziaria in corso, da cui è emerso che i controlli e le salvaguardie esistenti della Commissione funzionano correttamente e che nessun fondo dell'Union finanzia direttamente o indirettamente alcuna organizzazione terroristica.

(6)Il 7 ottobre 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione europea sugli attacchi contro Israele, condannando con la massima fermezza i molteplici attacchi indiscriminati perpetrati da Hamas in tutta Israele e deplorando profondamente la perdita di vite umane.

(7)Nelle sue conclusioni del 26 e 27 ottobre 2023, il Consiglio europeo ha ribadito che condanna con la massima fermezza Hamas per i suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati in tutta Israele.

(8)Hamas e la PIJ costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali, anche in quanto minacciano o compromettono la stabilità o la sicurezza di Israele entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale di cui alle conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2012 sul processo di pace in Medio Oriente. Le azioni violente da parte di Hamas e della PIJ costituiscono serie violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto dei diritti umani.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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