Regolamento Delegato (UE) 2024/358 della Commissione del 29 settembre 2023 che integra il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 23 del regolamento (UE) 2020/1503 impone ai fornitori di servizi di crowdfunding di fornire agli investitori informazioni sufficienti sulla qualità dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti, in particolare fornendo una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, dove sono incluse le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento informata. Tuttavia, affinché gli investitori possano comprendere e confrontare meglio i rischi sottostanti i diversi prestiti di crowdfunding, è altresì opportuno informarli adeguatamente sul modo in cui i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding e i titolari di progetti.

(2)Negli ultimi anni le tecniche di valutazione del rischio di credito e di calcolo dei punteggi di rischio di credito, oltre alle tecniche statistiche più tradizionali, sono state sviluppate nell’ambito di approcci innovativi basati sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico. Ad esempio le piccole e medie imprese prive di una lunga storia creditizia potrebbero trovare maggiore utilità nei metodi innovativi basati su dati relativi alle operazioni piuttosto che nei classici metodi basati sui dati di bilancio. Data la loro complessità, tali tecniche possono aumentare l’asimmetria informativa tra investitori e fornitori di servizi di crowdfunding. Pertanto la descrizione del metodo utilizzato dai fornitori di servizi di crowdfunding per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia dovrebbe includere il modello di attribuzione del punteggio utilizzato a sostegno di tale calcolo, unitamente a informazioni sufficienti sui fattori finanziari e non finanziari utilizzati come dati di base in tali modelli di attribuzione del punteggio nonché sui risultati forniti dai modelli stessi.

(3)Gli investitori potrebbero non conoscere appieno il meccanismo della formazione del prezzo delle offerte di crowdfunding né i diversi fattori in essa coinvolti. È pertanto opportuno migliorare la trasparenza onde facilitare il confronto tra diversi prestiti. In particolare quando i fornitori di servizi di crowdfunding suggeriscono il prezzo di un’offerta di crowdfunding, dovrebbero descrivere con precisione il metodo utilizzato per calcolare tali prezzi. Tale descrizione dovrebbe tenere conto degli elementi pertinenti sia al momento dell’emissione del prestito che dopo, in particolare per quanto riguarda gli oneri che un fornitore di servizi di crowdfunding può esigere dagli investitori e dai titolari di progetti per i servizi loro forniti.

(4)Il prezzo dei prestiti intermediati sulla piattaforma del fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe essere equo e adeguato. È pertanto opportuno garantire che il prezzo rifletta il profilo di rischio e il valore attuale netto del prestito e che il fornitore di servizi di crowdfunding abbia tenuto conto delle condizioni generali di mercato.

(5)I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero effettuare una valutazione affidabile del rischio di credito onde assicurare una tutela minima agli investitori che non dispongono di informazioni sufficienti sul merito di credito dei titolari di progetti e sulla sostenibilità dei progetti di crowdfunding. Affinché valutino in modo corretto ed efficace il rischio di credito dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero prendere in considerazione una quantità sufficiente di informazioni sui fattori che incidono sulla situazione finanziaria e sulla strategia commerciale dei titolari di progetti e dei progetti di crowdfunding. Inoltre poiché una valutazione esauriente del rischio di credito deve anche determinare se tale rischio sia compensato dalla disponibilità di meccanismi di protezione del credito, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero altresì considerare le informazioni sulle garanzie reali e di altro tipo utilizzate per attenuare il rischio di credito.

(6)Onde consentire un’analisi comparativa adeguata del merito di credito dei potenziali titolari di progetti e perfezionare i modelli e gli strumenti utilizzati per approvare i progetti da finanziare sulle piattaforme, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avere accesso alle informazioni pertinenti contenute nella documentazione relativa alle valutazioni del rischio di credito. I dati personali inclusi in tali informazioni dovrebbero essere conservati per un periodo non superiore a cinque anni e comunque trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(7)Il processo di determinazione del prezzo di un’offerta di crowdfunding dovrebbe includere anche una valutazione accurata dei prestiti di crowdfunding. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero pertanto far sì che, durante il ciclo di vita del prestito, tale valutazione si basi su un numero sufficiente di fattori che riflettano la struttura dei ricavi e dei costi del prestito stesso, nonché la sua rischiosità.

(8)Strutture di governance solide rafforzano la tutela degli investitori. A tal fine i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero disporre di dispositivi di governance proporzionati alla loro complessità, unitamente a politiche che specifichino gli elementi da comunicare affinché le informazioni fornite agli investitori rappresentino in modo accurato e sufficientemente dettagliato il progetto di crowdfunding. È altresì opportuno effettuare un’adeguata verifica dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti. Di conseguenza il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbe individuare i ruoli e le funzioni principali responsabili della valutazione del rischio di credito e dell’assegnazione dei prestiti alle rispettive categorie di rischio. Detto sistema dovrebbe rispecchiare la complessità del modello di business dei fornitori di crowdfunding e il tipo di prestito intermediato e riflettere le garanzie stabilite nel regolamento (UE) 2020/1503 per gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

(9)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’Autorità bancaria europea (ABE) in stretta cooperazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e presentati alla Commissione.

(10)L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

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