Regolamento (UE) 2024/342 della Commissione del 22 gennaio 2024 che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia istockphoto 1474110869 612x612

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive cyflumetofen, oxathiapiprolin e piraclostrobin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Per quanto riguarda il cyflumetofen, è stata presentata una domanda di modifica dell'LMR vigente per zucchine e cetriolini a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)In merito a tale domanda uno Stato membro ha chiesto di utilizzare la procedura accelerata, prevista dalle linee guida tecniche sulla procedura di fissazione degli LMR (2), per fissare un LMR sulla base delle sperimentazioni sui residui nei cetrioli.

(4)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato le sperimentazioni sui residui nei cetrioli nel quadro del riesame degli LMR vigenti per il cyflumetofen e ha espresso un parere motivato sull'LMR proposto (3). Tale parere si basa sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche in materia. Poiché è possibile estrapolare dalle sperimentazioni sui residui nei cetrioli per estenderle alle zucchine, ai cetriolini e ad «altre cucurbitacee con buccia commestibile», come confermato dalle attuali linee guida tecniche sull'estrapolazione degli LMR (4), non è necessario chiedere all'Autorità di fornire un parere motivato su tali colture.

(5)È pertanto opportuno fissare l'LMR per il cyflumetofen nelle zucchine, nei cetriolini e nelle «altre cucurbitacee con buccia commestibile» a 0,4 mg/kg sulla base delle sperimentazioni sui residui effettuate sui cetrioli.

(6)Per quanto riguarda l'oxathiapiprolin, è stata presentata una domanda di modifica dell'LMR vigente nelle foglie di ravanello a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, relativa alla tolleranza all'importazione per tale sostanza utilizzata in Brasile sulle papaie. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli impieghi del piraclostrobin su tale coltura autorizzati in Brasile determinano residui che superano l'LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sarebbe quindi necessario fissare un LMR più elevato per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tale prodotto.

(8)In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(9)L'Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione. Ha valutato in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti (5). L'Autorità ha trasmesso tali pareri motivati al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(10)Per quanto riguarda l'oxathiapiprolin nelle foglie di ravanello, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'LMR proposto, poiché le foglie di ravanello sono incluse nell'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 e classificate nel sottogruppo dei cavoli ricci, di cui alla parte A di tale allegato, ma i residui di oxathiapiprolin nelle foglie di ravanello derivano dall'uso di tale sostanza sui ravanelli. Poiché attualmente nell'Unione non è segnalato alcun impiego dell'oxathiapiprolin nei cavoli ricci, conformemente alla decisione adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (6), è opportuno stabilire il nuovo LMR di 1,5 mg/kg proposto dall'Autorità per l'oxathiapiprolin nelle sole foglie di ravanello.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 75,9% Italy
Germany 16,3% Germany
United States of America (the) 2,7% United States of America (the)

Total:

70

Countries
84798080
Today: 33
Yesterday: 107
This Week: 472
Last Week: 427
This Month: 264
Last Month: 3.605
This Year: 8.426
Total: 84.798.080