Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/373 della Commissione del 24 gennaio 2024 relativa alle norme armonizzate per l’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi in uso elaborate a sostegno della direttiva 2009/128/CE del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2009/128/CE, le attrezzature per l’applicazione di pesticidi conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere ritenute conformi ai requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e ambiente di cui all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.

(2)Con lettera M/435 del 24 novembre 2008, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione di norme armonizzate a sostegno della direttiva 2009/128/CE.

(3)Sulla base della richiesta M/435 del 24 novembre 2008, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 16122-5:2020 (sistemi di irrorazione aerea).

(4)La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se la norma EN ISO 16122-5:2020 elaborata dal CEN sia conforme alla richiesta M/435 del 24 novembre 2008.

(5)La norma armonizzata soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2009/128/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)Con la comunicazione 2015/C 196/02 (3) della Commissione sono già stati pubblicati i riferimenti di quattro norme armonizzate relative all’ispezione delle irroratrici in uso: EN ISO 16122-1:2015 (requisiti generali), EN ISO 16122-2:2015 (irroratrici a barra orizzontale), EN ISO 16122-3:2015 (irroratrici per cespugli e colture arboree) e EN ISO 16122-4:2015 (irroratrici fisse e semi-mobili). Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2009/128/CE che soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi. È pertanto opportuno includere nella presente decisione anche detti altri quattro riferimenti. La comunicazione 2015/C 196/02 dovrebbe pertanto essere abrogata.

(7)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per l’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi in uso elaborate a sostegno della direttiva 2009/128/CE, che figurano nell’allegato della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

La comunicazione 2015/C 196/02 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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