Regolamento Delegato (UE) 2024/436 della Commissione del 20 ottobre 2023 che integra il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)Le revisioni indipendenti costituiscono uno strumento importante nell’ambito della vigilanza della conformità dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2022/2065. Sebbene il regolamento preveda altri strumenti di assunzione della responsabilità, non da ultimi un maggiore controllo pubblico delle relazioni di trasparenza e altri obblighi in materia di divulgazione dei dati, le organizzazioni di revisione indipendenti ricoprono un ruolo specifico nella valutazione tempestiva della conformità di tali fornitori al regolamento. Le conclusioni e le constatazioni derivanti dalle revisioni indipendenti, nonché le relative raccomandazioni, possono contribuire in modo significativo alla vigilanza regolamentare. Allo stesso tempo, le revisioni indipendenti rappresentano una delle diverse fonti di informazione e analisi utili alle autorità di regolamentazione per lo svolgimento del proprio ruolo di vigilanza e applicazione delle norme.

(2)Al fine di garantire che le revisioni indipendenti siano effettuate in modo efficace, efficiente, tempestivo e comparabile a partire dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2022/2065, stabilita agli articoli 92 e 93 dello stesso, è opportuno che la Commissione stabilisca norme relative all’esecuzione delle revisioni, in particolare per quanto riguarda gli obblighi giuridici dei fornitori sottoposti a revisione e le fasi procedurali a garanzia del rispetto, da parte delle organizzazioni di revisione, delle condizioni di indipendenza, assenza di conflitti di interessi, esperienza e deontologia professionale di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.

(3)Al fine di favorire la corretta esecuzione delle revisioni con un livello elevato di competenza e di prevenire conseguenze indesiderate nel mercato dei servizi di revisione, è opportuno chiarire che le revisioni condotte conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2065 possono essere effettuate da diversi revisori. Il fornitore sottoposto a revisione può, ove necessario, incaricare della revisione diverse organizzazioni di revisione o un consorzio di organizzazioni, ad esempio qualora siano necessarie competenze specifiche per la revisione di determinati obblighi o impegni, come quelli relativi alla progettazione e al funzionamento dei sistemi algoritmici, alla comprensione dei rischi per i diritti fondamentali o alla diffusione di contenuti illegali. Le organizzazioni di revisione possono anche subappaltare le competenze necessarie, a condizione che sia l’organizzazione di revisione sia i subappaltatori rispettino le condizioni di indipendenza, assenza di conflitti di interessi e comprovata obiettività e deontologia professionale richieste, e che essi soddisfino congiuntamente le condizioni relative alle competenze tecniche. In tali casi è comunque opportuno che il fornitore sottoposto a revisione provveda affinché la propria conformità a tutti gli obblighi e gli impegni di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 sia sottoposta a revisione almeno una volta all’anno.

(4)È opportuno che le organizzazioni di revisione formulino i giudizi di revisione di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065 con un livello di garanzia ragionevole. Per raggiungere un livello di garanzia ragionevole l’organizzazione di revisione dovrebbe avere un livello elevato, ma non assoluto, di fiducia nel fatto che non vi siano inesattezze, come omissioni, false dichiarazioni o errori, sfuggite alla revisione. Al fine di assicurare tale livello di garanzia l’organizzazione di revisione dovrebbe, tra l’altro, ottenere prove sufficienti e utilizzare metodologie di revisione appropriate nel corso della valutazione.

(5)A norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, è opportuno che le revisioni indipendenti siano effettuate almeno una volta all’anno, in linea con la cadenza annuale delle valutazioni dei rischi di cui all’articolo 34 del medesimo regolamento. Tuttavia in alcuni casi possono essere necessarie revisioni più frequenti. La calendarizzazione delle revisioni dovrebbe garantire una vigilanza costante della conformità dei fornitori sottoposti a revisione al regolamento (UE) 2022/2065 e ai codici di condotta e protocolli di crisi pertinenti. È opportuno che il fornitore sottoposto a revisione provveda affinché il periodo di riferimento di una data revisione, effettuata ai fini della valutazione della conformità agli obblighi e agli impegni sottoposti a revisione, integri quello interessato dalla revisione precedente della conformità del fornitore ai medesimi obblighi e impegni e abbia inizio, al più tardi, al termine del periodo di riferimento della revisione precedente. Poiché la conclusione di una revisione comprende sia la valutazione effettuata dall’organizzazione di revisione sia l’elaborazione di una relazione di revisione, i fornitori sottoposti a revisione dovrebbero provvedere affinché la durata della revisione sia tale da consentire che le revisioni siano concluse almeno una volta all’anno e che le relazioni di revisione siano trasmesse alla Commissione e al coordinatore dei servizi digitali senza indebito ritardo, a norma dell’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065.

(6)I fornitori sottoposti a revisione non dovrebbero in alcun caso interferire con l’esecuzione della revisione e con le sue conclusioni, ma è opportuno che essi rispettino gli obblighi previsti dall’articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2065 anche concordando le condizioni contrattuali con l’organizzazione di revisione e verificando, prima di selezionarne una, che questa soddisfi le condizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.

(7)È opportuno, ad esempio, che il fornitore sottoposto a revisione valuti i contratti precedentemente stipulati con l’organizzazione di revisione o i contratti conclusi tra l’organizzazione di revisione e le persone giuridiche a esso connesse. Inoltre, nei contratti stipulati con tali organizzazioni, il fornitore sottoposto a revisione dovrebbe includere clausole atte a garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065. Qualora l’organizzazione di revisione sia composta da più entità, è opportuno che il fornitore sottoposto a revisione si accerti che tutte le entità soddisfino tali condizioni, compresi, se del caso, eventuali subappaltatori assunti dall’organizzazione di revisione al fine di sostenere in qualsiasi modo l’esecuzione della revisione. Mentre a livello individuale ciascuna delle entità incaricate della revisione dovrebbe soddisfare i requisiti di indipendenza e di assenza di conflitti di interessi, a livello collettivo tali entità dovrebbero soddisfare i requisiti relativi alla competenza, all’esperienza o alle risorse tecniche, cosicché entità diverse possano svolgere parti diverse della revisione e contribuire con le capacità, la competenza e l’esperienza necessarie alla sua esecuzione. È opportuno che la relazione di revisione specifichi la responsabilità di ciascuna delle entità per le rispettive parti della revisione.

(8)A norma dell’articolo 37, paragrafo 3, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2022/2065, al momento della verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di assenza di conflitti di interessi da parte di un’organizzazione di revisione, è opportuno che il fornitore sottoposto a revisione presti particolare attenzione al fine di evitare che l’organizzazione di revisione fornisca servizi diversi dalla revisione. Il fornitore sottoposto a revisione dovrebbe, ad esempio, valutare se sono stati forniti servizi quali servizi legati a qualsivoglia sistema, software o processo connesso a questioni rilevanti per l’obbligo o l’impegno sottoposto a revisione, servizi di consulenza per la valutazione delle prestazioni, della governance e del software, servizi di formazione, sviluppo o manutenzione di sistemi o subappalto della moderazione dei contenuti. Tra i servizi sono compresi anche quelli offerti al fornitore sottoposto a revisione che consistono nella consulenza sui controlli interni, o nel loro sviluppo, o nella valutazione, a fini interni, della conformità del fornitore al regolamento (UE) 2022/2065 o ai codici di condotta e ai protocolli di crisi, anche quando tale valutazione si limita a sperimentazioni puntuali, come quelle eseguite da terzi sulle prestazioni dei sistemi di moderazione dei contenuti. Ciò non dovrebbe escludere le organizzazioni di revisione che hanno effettuato revisioni legali dei conti.

(9)Data la complessità e la particolarità delle revisioni relative alla conformità al regolamento (UE) 2022/2065, la competenza in materia dell’organizzazione di revisione è fondamentale affinché tali revisioni siano eseguite con un livello di garanzia ragionevole e affinché siano esercitati il giudizio e lo scetticismo professionale che consentono a tale organizzazione di sapere, ad esempio, di quali informazioni necessita per eseguire le procedure di revisione o per contestare informazioni contraddittorie. È opportuno dunque che il fornitore sottoposto a revisione verifichi se l’organizzazione di revisione dispone di tale competenza, anche nell’ambito della gestione dei rischi, per quanto riguarda sia i rischi di revisione sia l’oggetto del regolamento (UE) 2022/2065, e in particolare i rischi sistemici per la società di cui all’articolo 34 del regolamento. È inoltre opportuno che il fornitore sottoposto a revisione verifichi le competenze e le capacità tecniche dell’organizzazione di revisione nell’ottica dello specifico servizio sottoposto a revisione, compresa la relativa competenza in materia, ad esempio per quanto riguarda il funzionamento e gli effetti di sistemi algoritmici, quali i sistemi di raccomandazione e altri sistemi socio-tecnici gestiti dal fornitore. L’organizzazione di revisione dovrebbe avere la possibilità di subappaltare o di ottenere in altro modo e impiegare le competenze e le capacità necessarie, e il fornitore sottoposto a revisione dovrebbe verificare e garantire che l’organizzazione di revisione sia in grado di acquisire tali competenze e tali capacità in tempo utile per l’esecuzione della revisione.

(10)Nel verificare che le organizzazioni di revisione rispettino le condizioni stabilite all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, è opportuno che il fornitore sottoposto a revisione valuti le prove pertinenti, tra cui, se del caso, certificazioni, dichiarazioni e relazioni di revisione fornite dall’organizzazione di revisione. Le competenze adeguate potrebbero essere dimostrate, ad esempio, tramite le esperienze pratiche nella valutazione e nella gestione dei rischi, l’attività accademica, le pubblicazioni scientifiche e l’esperienza con revisioni pertinenti. Le relazioni di revisione dovrebbero contenere tutti i documenti giustificativi pertinenti attestanti che l’organizzazione di revisione soddisfa le condizioni necessarie.

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EurLex

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