Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/432 della Commissione del 2 febbraio 2024 che determina che le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo firmato dalle autorità competenti del Canada e di taluni Stati membri.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 2011/16/UE stabilisce che la Commissione determina, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE siano equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/823 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione di tale disposizione della direttiva 2011/16/UE.

(2)A seguito di una richiesta presentata dall’autorità competente del Canada il 30 giugno 2023, la Commissione ha deciso di stabilire se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo multilaterale tra le autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali (3) («DPI-MCAA»), che allo stato attuale è stato firmato dalle autorità competenti del Canada e da Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia («gli Stati membri firmatari»), si riferiscono alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE e se sono equivalenti alle informazioni richieste ai sensi delle norme di comunicazione stabilite in tale direttiva.

(3)Ai fini della determinazione, la Commissione ha valutato le disposizioni pertinenti della legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act) del Canada (4), in particolare la sezione 162 e la parte XX («Reporting Rules for Digital Platform Operators») quale aggiunta dall’articolo 78, primo comma, della legge sull’attuazione del bilancio (Budget Implementation Act, 2023, n. 1) (5) del Canada, e che, ai sensi dell’articolo 78, secondo comma, della medesima legge, entrerà in vigore il 1o gennaio 2024, e del DPI-MCAA che allo stato attuale è stato firmato dagli Stati membri firmatari.

(4)La legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio (Budget Implementation Act, 2023, n. 1), applica le disposizioni dei «Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy» dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) del 2020 (6), integrate dai «Model Reporting Rules for Digital Platforms: quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni» dell’OCSE del 2021 (7).

(5)Il DPI-MCAA è un quadro giuridico internazionale sviluppato dall’OCSE a supporto dello scambio automatico annuale di informazioni, raccolte nell’ambito dei modelli di norme dell’OCSE, tra la giurisdizione di residenza del gestore di piattaforma e le giurisdizioni di residenza dei venditori e, per quanto riguarda le transazioni che comportano la locazione di beni immobili, le giurisdizioni in cui tali beni immobili sono ubicati, come stabilito sulla base delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

(6)Il DPI-MCAA firmato dal Canada e dagli Stati membri firmatari richiede l’attivazione di relazioni di scambio tra il Canada e ciascuno degli Stati membri firmatari conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA.

(7)A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui alla legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio, e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti del Canada e degli Stati membri firmatari sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti da 1 a 4, della direttiva 2011/16/UE.

(8)A norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative ai venditori oggetto di comunicazione di cui alla legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio, e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti del Canada e degli Stati membri firmatari sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte B punti da 1 a 4, parte C, punti 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE.

(9)A norma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative all’attività pertinente di cui alla legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio, e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti del Canada e degli Stati membri firmatari sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti 8, 10 e 11, e parte C, punto 9, della direttiva 2011/16/UE.

(10)A norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio, e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti del Canada e degli Stati membri firmatari sono equivalenti alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato V, sezione II, della direttiva 2011/16/UE e alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 7, della stessa direttiva.

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EurLex

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