Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 148, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e devono stabilire, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno (norma BCAA) indicata all’allegato III del medesimo regolamento, in linea con il principale obiettivo di tali norme di cui a tale allegato.

(2)Il primo requisito della norma BCAA 8 prevede che gli agricoltori destinino una percentuale minima dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi. L’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 prevede tre opzioni che gli Stati membri possono proporre agli agricoltori per adempiere a tale obbligo. L’obiettivo principale della norma BCAA 8, compresi anche il secondo, il terzo ed eventualmente il quarto requisito, è il mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole.

(3)Parallelamente a un aumento dell’ambizione ambientale nell’architettura verde, che faceva parte della recente riforma della politica agricola comune, gli agricoltori si trovano ad affrontare una serie eccezionale di difficoltà e incertezze. In particolare, l’ultimo anno è stato caratterizzato da un numero considerevole di eventi meteorologici estremi, tra cui siccità e inondazioni in varie parti dell’Unione. Tali eventi incidono sulla produzione e sulle entrate, nonché sull’esecuzione e sul calendario delle normali pratiche agronomiche, il che comporta una forte pressione sugli agricoltori affinché si adattino. Gli elevati prezzi dell’energia e dei fattori di produzione derivanti dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, il costo della vita/l’inflazione, i cambiamenti nei flussi commerciali internazionali e la necessità di sostenere l’Ucraina hanno creato ulteriori incertezze e pressioni sul mercato.

(4)Recentemente gli agricoltori hanno dovuto far fronte a un calo del reddito e si è registrato, in particolare, un forte calo dei prezzi dei cereali rispetto al 2022. Il valore della produzione cerealicola nell’UE-27 è sceso da 80,6 miliardi di EUR nel 2022 a 58,8 miliardi di EUR nel 2023, una riduzione del 27 % dovuta al calo dei prezzi dei cereali.

(5)A causa della recente combinazione di eventi geopolitici ed eventi meteorologici estremi, gli agricoltori incontrano difficoltà a rispettare il requisito di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi che, in alcuni casi, possono avere un impatto considerevole a breve termine sulle loro entrate e mettere a rischio la redditività delle loro attività.

(6)Pertanto, per quanto riguarda l’anno di domanda 2024, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere che gli agricoltori possono, in via eccezionale e temporanea, soddisfare con modalità alternative il primo requisito della norma BCAA 8. Questa opzione, che consente agli agricoltori e agli altri beneficiari di soddisfare il primo requisito di tale norma destinando una percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo e/o le colture azotofissatrici e/o le colture intercalari, migliorerebbe la redditività degli agricoltori concedendo loro maggiore flessibilità per quanto riguarda le superfici che possono essere utilizzate per rispettare il requisito di destinare una determinata percentuale dei seminativi a beneficio della biodiversità. Si ridurrebbero in tal modo le restrizioni alle modalità di utilizzo dei seminativi e le perdite di reddito, garantendo nel contempo alcuni benefici ambientali.

(7)L’uso di colture azotofissatrici e intercalari comporta una serie di benefici ambientali per la salute del suolo, compresa la biodiversità del suolo, ed evita la lisciviazione dei nutrienti. Ulteriori benefici per la biodiversità derivano dall’obbligo di coltivare le colture senza prodotti fitosanitari. Nel caso della coltivazione di una coltura intercalare senza l’uso di prodotti fitosanitari dopo una coltura principale sulla superficie designata per soddisfare il primo requisito della norma BCAA 8, gli Stati membri dovrebbero applicare un fattore di ponderazione di 1 per tenere conto delle decisioni di gestione e di semina già prese dagli agricoltori per l’anno di domanda 2024, che non possono essere modificate senza sostenere costi aggiuntivi.

(8)La deroga dovrebbe essere limitata all’anno di domanda 2024, senza incidere sulle norme negli anni successivi al 2024, e dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per affrontare le difficoltà che gli agricoltori incontrano, come spiegato in precedenza, al fine di evitare di compromettere indebitamente l’obiettivo della norma BCAA 8 inteso a migliorare la biodiversità nelle aziende agricole nell’ambito della sostenibilità a lungo termine del settore. Gli altri tre requisiti della norma BCAA 8 elencati nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, compreso il requisito relativo al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, dovrebbero continuare ad applicarsi per l’anno di domanda 2024.

(9)Poiché le norme BCAA fanno parte delle condizioni di base dei regimi ecologici e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione, è opportuno stabilire norme sul rispetto delle condizioni di base qualora uno Stato membro si avvalga delle deroghe all’applicazione del primo requisito della norma BCAA 8. Al fine di garantire il rispetto del principio generale secondo cui i pagamenti sono previsti solo per impegni che vanno al di là delle norme BCAA e per salvaguardare l’ambizione degli interventi, che fanno parte dell’architettura verde della politica agricola comune (PAC), è opportuno stabilire che i pagamenti nell’ambito dei regimi ecologici e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione per l’anno di domanda 2024 debbano essere effettuati solo per gli impegni che vanno al di là della nuova opzione per soddisfare il primo requisito della BCAA 8 di cui al presente regolamento.

(10)La possibilità di derogare all’applicazione della norma BCAA 8 definita dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC lascia impregiudicato l’obbligo di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115, che impone agli Stati membri di includere nei piani strategici della PAC la descrizione dell’attuazione e dei relativi elementi di ciascuna norma BCAA di cui all’allegato III del citato regolamento.

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EurLex

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