Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/566 della Commissione del 14 febbraio 2024 che modifica l’allegato VIII del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/620.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il suddetto regolamento dispone inoltre che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. L’evoluzione della situazione epidemiologica riguardante l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV) in alcuni Stati membri rende necessario modificare l’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per riflettere la situazione attuale.

(4)Per quanto riguarda l’infezione da BTV, la Spagna ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per tale infezione sono soddisfatte per la comunità autonoma delle Isole Baleari. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV. Tale area dovrebbe pertanto essere aggiunta al territorio della Spagna elencato come indenne da infezione da BTV nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e dovrebbe essere soppressa dal territorio della Spagna che, nell’allegato VIII, parte II, è elencato come avente un programma di eradicazione approvato per l’infezione da BTV.

(5)Per quanto riguarda l’infezione da BTV, la Germania ha notificato alla Commissione un focolaio di infezione da BTV, sierotipo 3, che interessa i Länder della Bassa Sassonia e di Brema, mentre la Spagna ha notificato alla Commissione diversi focolai di infezione da BTV, sierotipo 4, nella provincia di La Coruña e che interessa anche la provincia di Lugo nella comunità autonoma di Galizia; nella comunità autonoma delle Asturie e che interessa anche la comunità autonoma di Cantabria; nella Comunità di Madrid e che interessa anche la provincia di Ávila e i comuni di Cantalejo, Carbonero El Mayor, Santa María la Real de Nieva, Segovia e Villacastín nella provincia di Segovia, nella comunità autonoma di Castiglia e León. La Spagna ha inoltre notificato alla Commissione diversi focolai di infezione da BTV, sierotipo 4, nella comunità autonoma di Murcia, che interessa anche le province di Almería e Granada nella comunità autonoma dell’Andalusia. Poiché tali Länder in Germania e tali aree delle comunità autonome in Spagna sono riconosciuti come aventi lo status di indenne da malattia e sono elencati nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per l’infezione da BTV e modificare di conseguenza le voci relative alla Germania e alla Spagna in tale elenco.

(6)Per quanto riguarda l’infezione da BTV, la Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l’ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione già approvato per la zona elencata nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 a una zona comprendente alcune aree della provincia di La Coruña e la provincia di Lugo nella comunità autonoma di Galizia, la comunità autonoma delle Asturie, la comunità autonoma della Cantabria, alcune aree della comunità di Madrid, alcune aree della provincia di Ávila e della provincia di Segovia, nella comunità autonoma di Castilla y León, le province di Almería e Granada nella comunità autonoma dell’Andalusia e la comunità autonoma di Murcia. Tali aree dovrebbero pertanto essere aggiunte alla voce relativa alla Spagna nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, alla zona che ha ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da BTV.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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