Decisione d’Esecuzione (EU) 2024/448 della Commissione del 2 febbraio 2024 che adotta il diciassettesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)La regione biogeografica atlantica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori dell’Unione di Irlanda e Paesi Bassi e parti dei territori dell’Unione di Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Portogallo, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»).

(2)Con la decisione 2004/813/CE della Commissione (2) è stato adottato l’elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco è stato aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/238 della Commissione (3).

(3)I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.

(4)Tra il 18 luglio 2022 e il 6 febbraio 2023 gli Stati membri hanno proposto ulteriori siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica. Gli Stati membri hanno inoltre proposto di modificare le informazioni relative ai siti contenute nell’elenco dei siti di interesse comunitario per la regione biogeografica atlantica.

(5)Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, dovrebbe essere adottato l’elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica. L’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE si applicano ai nuovi siti inclusi nell’elenco.

(6)Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell’Unione sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati disponibili in quel momento.

(7)Alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare le prescrizioni della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. Inoltre, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali tra quelli elencati nell’allegato I e di alcune specie tra quelle elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE presentano ancora lacune. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie.

(8)Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2023/238.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diciassettesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica è adottato come da allegato.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2023/238 è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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