Regolamento (UE) 2024/745 del Consiglio del 23 febbraio 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2024/ 746 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).

(3)Il 23 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/ 746 che modifica la decisione 2014/512/PESC.

(4)La decisione (PESC) 2024/746 aggiunge 27 entità nuove all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, alle quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Inoltre, in considerazione della funzione fondamentale di attivazione che i componenti elettronici svolgono per il complesso militare e industriale russo nel sostegno alla guerra di aggressione contro l'Ucraina, la decisione (PESC) 2024/746 include in detto elenco talune entità di paesi terzi diversi dalla Russia che, commerciando in tali componenti, sostengono indirettamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e talune entità russe che intervengono nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici per il complesso militare e industriale russo.

(5)La decisione (PESC) 2024/746 amplia l'elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, aggiungendovi i componenti impiegati nello sviluppo e nella produzione di aeromobili senza equipaggio.

(6)La decisione (PESC) 2024/746 impone ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe.

(7)La decisione (PESC) 2024/746 amplia l'elenco di paesi partner che applicano un regime di misure restrittive sulle importazioni di prodotti siderurgici e un regime di misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal regolamento (UE) n. 833/2014.

(8)Poiché le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(9)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)all'articolo 3 duodecies è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis quater.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 e 8504 90, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 25 maggio 2024, di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

2)l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

3)l'allegato VII, parte B, è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;

4)l'allegato XXIII è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento;

5)l'allegato XXXVI è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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