Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/206 della Commissione del 18 dicembre 2023 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Gli Stati membri sono tenuti a segnalare alla Commissione le irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione (2).

(2)Gli interessi finanziari dell’Unione vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dai fondi utilizzati per raggiungere gli obiettivi per cui sono stati istituiti. A tal fine, l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme di attuazione riguardanti le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l’attuazione dell’obbligo degli Stati membri di segnalare le irregolarità relative al finanziamento della politica agricola comune. Tali norme dovrebbero essere equivalenti alle norme dettagliate sulla segnalazione di irregolarità di cui all’allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed essere conformi alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/203 (4).

(3)Al fine di garantire un’analisi efficiente e una gestione globale dei casi di irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (5) e degli altri casi di non conformità alle condizioni stabilite in tale contesto dagli Stati membri nei piani strategici per la politica agricola comune, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative alle irregolarità da segnalare a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del regolamento delegato (UE) 2024/205. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, è necessario stabilire condizioni uniformi relative alla trasmissione di tali informazioni, in particolare in termini di frequenza e formato.

(4)Al fine di trarre il massimo vantaggio dall’uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni in piena sicurezza, è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema di gestione delle irregolarità per notificare le irregolarità.

(5)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di gestione delle irregolarità sia effettuato in modo da consentire la disponibilità, l’integrità, l’autenticità, e la riservatezza delle informazioni.

(6)Al fine di evitare che le irregolarità abbiano ulteriori conseguenze all’esterno del proprio territorio, gli Stati membri sono chiamati a segnalare tempestivamente alla Commissione ogni caso di irregolarità.

(7)La scelta dell’euro come valuta unica per la segnalazione delle irregolarità è necessaria per garantire la comparabilità delle informazioni comunicate. Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno adottato l’euro è necessario determinare il tasso di cambio da applicare nella conversione in euro degli importi interessati e il tasso di cambio da applicare per la conversione delle spese non contabilizzate dall’organismo pagatore.

(8)È opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione (6), che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità nel periodo di programmazione 2014-2020. È tuttavia opportuno che detto regolamento continui ad applicarsi per la segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(9)Poiché sono già stati effettuati pagamenti a titolo dei fondi interessati e potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che il presente regolamento si applichi fin da subito. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in merito al presente regolamento conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

Per saperne di più:

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EurLex

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