Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/840 della Commissione del 6 marzo 2024 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 7 marzo 2024.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio (2), istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio.

(2)Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 105 172 tonnellate per il periodo dal 1° settembre 2023 al 29 febbraio 2024. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701 della Commissione (3).

(3)È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701.

(4)Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione (4) è di 30 EUR/t.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1701 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2024

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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