Decisione (UE) 2024/851 del Consiglio del 4 marzo 2024.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione, nell'ambito delle sue competenze, ha approvato il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali («protocollo di Lussemburgo»), adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 mediante la decisione 2014/888/UE del Consiglio (1), e ha acquisito lo status di organizzazione regionale di integrazione economica nell'ambito di tale protocollo.

(2)In occasione della sua prima sessione l'8 marzo 2024, l'Autorità di sorveglianza istituita a norma dell'articolo XII del protocollo di Lussemburgo («Autorità di sorveglianza») è chiamata ad adottare, tra gli altri punti all'ordine del giorno, il proprio statuto e il proprio regolamento interno, un accordo tra l'Autorità di sorveglianza e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardante le funzioni del segretariato dell'Autorità e altri atti inerenti all'istituzione e al funzionamento del registro internazionale del materiale rotabile ferroviario («registro internazionale») in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali («convenzione di Città del Capo»), in particolare il regolamento e le procedure del registro internazionale e le norme tipo sull'identificazione permanente del materiale rotabile ferroviario elaborate nell'ambito del Comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite («norme tipo»).

(3)In occasione della sua 12a sessione il 7 marzo 2024, la commissione preparatoria per l'istituzione del registro internazionale è chiamata a considerare e ad approvare il progetto definitivo degi atti da adottare dalla prima sessione dell'Autorità di sorveglianza.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 12a sessione della commissione preparatoria e della prima sessione dell'Autorità di sorveglianza, poiché l'Unione è parte contraente del protocollo di Lussemburgo e le decisioni prese dall'Autorità di sorveglianza potrebbero portare all'adozione di atti che hanno carattere vincolante nel diritto internazionale e sono tali da incidere in modo determinante sulla partecipazione dell'Unione a tale organismo e sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la decisione 2012/757/UE della Commissione (4) e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione (5).

(5)Il progetto di statuto dell'Autorità di sorveglianza ne definisce, tra le altre cose, la personalità giuridica, i compiti e il quadro amministrativo, come previsto dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo di Lussemburgo. L'adozione del progetto di statuto è una condizione preliminare per la costituzione e il funzionamento dell'Autorità di sorveglianza e dovrebbe pertanto essere sostenuta. È opportuno proporre una lieve modifica della disposizione che definisce la composizione dell'Autorità di sorveglianza, al fine di rendere chiaro il rinvio alle disposizioni pertinenti del protocollo di Lussemburgo segnatamente l'articolo XII, paragrafo 1.

(6)Il progetto di regolamento interno dell'Autorità di sorveglianza definisce, tra l'altro, le regole riguardanti le riunioni e la rappresentanza e le procedure relative a proposte, decisioni e votazioni. L'attuale progetto di regolamento interno non è tuttavia in linea con le disposizioni del protocollo di Lussemburgo, che riconoscono come equivalente lo status delle organizzazioni regionali di integrazione economica e quello di Stato parte, poiché introduce distinzioni ingiustificate tra, da un lato, gli Stati parte in quanto tali, che godono del diritto di farsi rappresentare e di votare sulle decisioni che devono essere adottate dall'Autorità di sorveglianza, e, dall'altra parte, le organizzazioni regionali di integrazione economica, che non sono esplicitamente definite membri dell'Autorità di sorveglianza. È pertanto necessario proporre modifiche di tale progetto di regolamento interno, affinché questo assicuri l'effettiva partecipazione e i diritti di voto dell'Unione in seno all'Autorità di sorveglianza, conformemente alle disposizioni del protocollo di Lussemburgo, con le modalità di votazione per le materie che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Le restanti disposizioni del progetto di regolamento interno dovrebbero tuttavia essere sostenute.

(7)A norma dell'articolo XII, paragrafo 6, del protocollo di Lussemburgo, dopo l'entrata in vigore del protocollo spetta all'OTIF assumere le funzioni di segretariato dell'Autorità di sorveglianza. L'accordo previsto tra l'Autorità di sorveglianza e l'OTIF definisce in modo dettagliato le condizioni di esecuzione dei compiti del segretariato dell'Autorità di sorveglianza. L'adozione di tale accordo è una condizione preliminare per la buona amministrazione dell'Autorità di sorveglianza e dovrebbe pertanto essere sostenuta.

(8)A norma dell'articolo 17 della convenzione di Città del Capo e dell'articolo XII del protocollo di Lussemburgo, l'Autorità di sorveglianza deve provvedere all'istituzione del registro internazionale. Deve inoltre assicurare la presenza di un sistema di registrazione elettronico dichiarativo di iscrizione efficace, per la realizzazione degli obiettivi della convenzione di Città del Capo e del protocollo di Lussemburgo, attraverso la definizione di un regolamento e di procedure per il registro internazionale, e la loro revisione e modifica, se del caso. Tali regolamento e procedure devono essere stabiliti dall'Autorità di sorveglianza a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettere d) e e), della convenzione di Città del Capo, e in conformità degli articoli XIV, XV, XVI e XVII del protocollo di Lussemburgo. Sono necessari per fornire un quadro giuridico per il funzionamento del registro internazionale, in particolare per quanto riguarda la richiesta e l'attribuzione dell'identificatore del sistema di identificazione unico dei veicoli ferroviari (URVIS). All'interno dell'Unione, la registrazione e l'identificazione del materiale rotabile ferroviario è disciplinata anche dalla direttiva (UE) 2016/797 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614, che forniscono tra l'altro specifiche per il numero europeo di veicolo (EVN) e per il registro europeo dei veicoli (EVR). Sebbene affrontino la medesima questione d'attualità dell'identificazione e iscrizione del materiale rotabile ferroviario, i sistemi previsti dal diritto dell'Unione e dal protocollo di Lussemburgo differiscono in termini di obiettivi e finalità, che sono di natura operativa (tecnica) nel primo caso e finanziaria nel secondo. Pertanto, le disposizioni non sono in conflitto tra loro e i due sistemi possono coesistere. L'Unione dovrebbe quindi essere in grado di mantenere una costante complementarietà tra tali registri e sistemi di identificazione. Poiché l'adozione di tali regolamento e procedure è necessaria per garantire il funzionamento del registro internazionale, e dal momento che essi sono compatibili e coerenti con il quadro giuridico dell'Unione, la loro adozione da parte dell'Autorità di sorveglianza dovrebbe essere sostenuta.

(9)Per conseguire il suo obiettivo, è necessario che il protocollo di Lussemburgo si basi su un'identificazione chiara e su un sistema di marcatura del materiale rotabile ferroviario basato su norme internazionali. Le previste norme tipo forniscono un quadro per l'attribuzione dell'identificatore URVIS e la sua marcatura sul materiale rotabile ferroviario. Ai sensi delle norme tipo, la marcatura con identificatore URVIS si aggiunge agli altri sistemi di marcatura esistenti, come il sistema istituito ai sensi della decisione 2012/757/UE. Le norme tipo non confliggono con il quadro normativo dell'Unione. È pertanto opportuno sostenerne l'adozione da parte dell'Autorità di sorveglianza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della 12a sessione della commissione preparatoria per l'istituzione del registro internazionale del materiale rotabile ferroviario e nell'ambito della prima sessione dell'Autorità di sorveglianza di cui al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, figura nell'allegato della presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nella commissione preparatoria e nel'Autorità di sorveglianzaa possono concordare modifiche minori delle posizioni espresse in tale allegato senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024

Per il Consiglio

Il presidente

T. VAN DER STRAETEN

Tratto da:

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EurLex

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