Regolamento (UE) 2024/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica la Decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la protezione dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione di tali minacce. La direttiva impone alla Commissione di riesaminare altri atti pertinenti adottati dall'Unione allo scopo di valutare la necessità di allinearli alla direttiva stessa e formulare, se del caso, le proposte necessarie per modificarli in modo da garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'ambito di applicazione della direttiva.

(2)La decisione 2009/917/GAI del Consiglio (3) istituisce il sistema informativo doganale (SID), il cui scopo è facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e quindi più efficaci le amministrazioni doganali degli Stati membri. Il SID consiste in una banca dati centrale che conserva dati personali, quali cognomi e nomi, indirizzi, numeri dei documenti di identità relativi a merci, mezzi di trasporto, imprese o persone e articoli e denaro contante bloccati, sequestrati o confiscati. La banca dati centrale è gestita dalla Commissione, che non ha accesso ai dati personali in essa contenuti. Le autorità designate dagli Stati membri hanno il diritto di accedere alla banca dati centrale e possono inserire e consultare le informazioni in essa contenuti. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) hanno, nei limiti dei rispettivi mandati e ai fini dell'adempimento dei loro compiti, il diritto di accedere ai dati inseriti nella banca dati centrale dalle autorità designate dagli Stati membri e di consultarli.

(3)Al fine di garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'Unione, è opportuno modificare la decisione 2009/917/GAI per allinearla alla direttiva (UE) 2016/680. In particolare, le norme in materia di protezione dei dati personali di cui in tale decisione dovrebbero rispettare il principio di limitazione delle finalità, essere limitate a categorie specifiche di interessati e di dati personali, rispettare i requisiti di sicurezza dei dati, includere una protezione supplementare per categorie particolari di dati personali e rispettare le condizioni per il successivo trattamento. È inoltre opportuno prevedere il controllo coordinato del funzionamento del SID da parte del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità nazionali di controllo conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)Al fine di garantire un approccio chiaro e coerente a un'adeguata protezione dei dati personali, l'espressione «gravi infrazioni» utilizzata nella decisione 2009/917/GAI dovrebbe essere sostituita dal termine «reati» di cui nella direttiva (UE) 2016/680, tenendo presente il fatto che, quando una particolare condotta è vietata dal diritto penale di uno Stato membro, ciò implica di per sé un certo grado di gravità dell'infrazione. Inoltre, lo scopo del SID dovrebbe rimanere limitato a facilitare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati previsti dalle leggi nazionali come definite nella decisione 2009/917/GAI, vale a dire le leggi nazionali per le quali le amministrazioni doganali degli Stati membri sono competenti e che sono quindi particolarmente rilevanti per l'ambito delle dogane. Pertanto, sebbene la classificazione come reato sia un requisito necessario, non tutti i reati previsti dalle leggi nazionali sono oggetto della decisione 2009/917/GAI. Ad esempio, i reati di traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi e riciclaggio di denaro sono contemplati dalla decisione 2009/917/GAI. Inoltre, la sostituzione del termine «gravi infrazioni» con il termine «reati» non è da interpretarsi come se incidesse sugli obblighi specifici stabiliti nella decisione 2009/917/GAI riguardo all'elaborazione e all'invio da parte di ciascuno Stato membro di un elenco di reati ai sensi delle rispettive leggi nazionali che soddisfano determinate condizioni ai fini dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali.

(5)Nel trattare i dati personali nel quadro della decisione 2009/917/GAI, fatte salve le norme specifiche contenute in tale decisione, gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva (UE) 2016/680, la Commissione è soggetta alle norme di cui nel regolamento (UE) 2018/1725, Europol è soggetta alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ed Eurojust è soggetta alle norme di cui nel regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali atti disciplinano, tra l'altro, gli obblighi e le responsabilità dei titolari del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, e il rapporto tra di essi per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Le autorità nazionali di controllo responsabili di garantire il controllo e l'applicazione della direttiva (UE) 2016/680 in ciascuno Stato membro dovrebbero essere competenti per il controllo e l'applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali di cui nella decisione 2009/917/GAI da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere il compito di controllare e garantire l'applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali di cui nella decisione 2009/917/GAI da parte della Commissione, di Europol e di Eurojust.

(6)Al fine di garantire la conservazione ottimale dei dati nel SID, riducendo nel contempo l'onere amministrativo a carico delle autorità competenti e in linea con il regolamento del Consiglio (CE) n. 515/97 (7), la procedura che disciplina la conservazione dei dati personali nel SID dovrebbe essere semplificata eliminando l'obbligo di riesaminare annualmente la necessità di conservare i dati personali e fissando un periodo massimo di conservazione di cinque anni che può essere prolungato di un ulteriore periodo di due anni, se giustificato. Tale periodo di conservazione è necessario e proporzionato alla luce della durata tipica dei procedimenti penali e della necessità dei dati per lo svolgimento di operazioni doganali e di indagini congiunte.

(7)Il trattamento dei dati personali nel quadro della decisione 2009/917/GAI comporta il trattamento, lo scambio e il successivo utilizzo delle informazioni pertinenti per le finalità di cui all'articolo 87 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai fini della coerenza e dell'effettiva protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali nel quadro della decisione 2009/917/GAI dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la protezione dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

(8)A norma dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda è vincolata dalla decisione 2009/917/GAI e pertanto partecipa all'adozione del presente regolamento.

(9)A norma degli articoli 1, 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca è vincolata dalla decisione 2009/917/GAI e pertanto partecipa all'adozione del presente regolamento.

(10)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere in data 4 luglio 2023.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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