Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/904 della Commissione del 25 marzo 2024 che modifica il Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio con riguardo alla proroga dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti manufatti di iuta e di cocco.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)Dall'introduzione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione a dazio zero per quantitativi specifici di prodotti manufatti di iuta e di cocco mediante il regolamento (CE) n. 32/2000, a seguito dell'entrata in vigore del sistema di preferenze generalizzate (SPG) nel 1995, i contingenti tariffari sono stati ripetutamente prorogati. L'ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 2023.

(2)Poiché il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è prorogato oltre il 31 dicembre 2023 in virtù del regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno prorogare di conseguenza il regime dei contingenti tariffari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.

(4)Per motivi di certezza del diritto e al fine di garantire la continuità nell'utilizzo dei contingenti tariffari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2024.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La quinta colonna («Periodo contingentale») della tabella di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificata:

1)il testo relativo al numero d'ordine 09.0107 è sostituito dal seguente:

«dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027 »;

2)il testo relativo al numero d'ordine 09.0109 è sostituito dal seguente:

«dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027 »;

3)il testo relativo al numero d'ordine 09.0111 è sostituito dal seguente:

«dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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