Decisione (UE) 2024/1005 del Consiglio del 25 marzo 2024.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione firmata a Strasburgo il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno («convenzione»), è entrata in vigore il 14 aprile 1967. La convenzione mantiene la Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») e il regime per la navigazione interna del Reno istituito nel 1815.

(2)Il 3 giugno 2015 è stato istituito il Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») nel quadro della CCNR, al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e gli equipaggi.

(3)L’adozione di norme da parte del CESNI non ha effetti giuridici diretti, ma nella direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) si prevede che sia fatto riferimento alle norme più recenti del CESNI sulle qualifiche professionali, segnatamente le norme europee relative alle qualifiche nel settore della navigazione interna («ES-QIN»). La CCNR fa inoltre riferimento alle norme più recenti nel suo regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno («RPN»). A norma degli articoli 17 e 46 della convenzione, la CCNR può adottare risoluzioni vincolanti che stabiliscono requisiti per le qualifiche professionali per la navigazione interna del Reno.

(4)È prevista l’adozione da parte del CESNI di una norma europea aggiornata relativa alle qualifiche per la navigazione interna 2024/1 («ES-QIN 2024/1») in occasione della sessione dell’11 aprile 2024. A seguito di tale adozione, la CCNR intende adottare nella sessione plenaria del 13 giugno 2024 una risoluzione che modifica l’RPN per inserire il riferimento alla norma ES-QIN 2024/1. Si prevede che la norma ES-QIN 2024/1 sostituisca la norma ES-QIN 2019.

(5)Si prevede che la norma ES-QIN 2024/1 aggiorni le norme minime armonizzate europee necessarie per agevolare la mobilità e garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana e dell’ambiente. Tali norme devono essere aggiornate per quanto riguarda i requisiti per la navigazione in acque a carattere marittimo.La norma ES-QIN 2024/1 contiene inoltre riferimenti aggiornati alla «norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna» e alla «norma europea per i servizi d’informazione fluviale». Devono infine essere apportati chiarimenti redazionali che accrescono la certezza del diritto.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI e di CCNR, in quanto la norma ES-QIN 2024/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione. A norma degli articoli 32 e 34 della direttiva (UE) 2017/2397, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati e atti di esecuzione che facciano riferimento alla versione più recente delle norme CESNI relative alle qualifiche professionali, a condizione che tali norme siano disponibili e aggiornate e siano conformi ai requisiti di cui agli allegati di tale direttiva e a condizione che le modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione. L’articolo 10 di tale direttiva prevede inoltre il riconoscimento dei documenti rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, che stabilisce requisiti identici a quelli di tale direttiva.

(7)Per agevolare la mobilità e garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana e dell’ambiente, è importante che i requisiti tecnici relativi ai membri dell’equipaggio siano il più possibile armonizzati nell’ambito dei diversi regimi giuridici in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell’Unione.

(8)L’Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere espressa dagli Stati membri che sono membri di tali organi, agendo di concerto nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») in relazione all’adozione della norma ES-QIN 2024/1 (CESNI (23) 21 rev. 1) è di approvarne l’adozione.

2.La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») è di sostenere tutte le proposte di allineamento dei regolamenti della CCNR alla norma ES-QIN 2024/1 (CESNI (23) 21 rev. 1).

Articolo 2

1.Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

2.Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alla posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024

Per il Consiglio

Il presidente

A. MARON

Tratto da:

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EurLex

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