Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1045 della Commissione del 9 aprile 2024 recante modifica del Regolamento (CE) n. 333/2007.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) stabilisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.

(2)Al fine di garantire l’affidabilità e la coerenza dei controlli ufficiali sui tenori massimi di nichel in alcuni alimenti, è opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 333/2007 prescrizioni specifiche relative ai metodi utilizzati per il campionamento e per le analisi di laboratorio per quanto riguarda tale contaminante e per la determinazione del contenuto di materia secca degli alimenti.

(3)Il regolamento (UE) 2023/915 (3) ha stabilito i tenori massimi di nichel in alcuni alimenti e ha abrogato il regolamento (CE) n. 1881/2006 (4). L’articolo 9 del regolamento (UE) 2023/915 dispone che i riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 1881/2006 devono intendersi fatti al regolamento (UE) 2023/915 e sono da leggere secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II di detto regolamento. La tavola di concordanza di cui all’allegato II non fornisce tuttavia informazioni dettagliate in merito alla concordanza di voci specifiche nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006; risulta quindi difficile interpretare i riferimenti fatti dal regolamento (CE) n. 333/2007 all’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006. È pertanto opportuno sostituire i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 333/2007 a voci specifiche di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 con i riferimenti alle corrispondenti voci dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915. Per motivi di coerenza, anche tutti gli altri riferimenti fatti al regolamento (CE) n. 1881/2006 nel regolamento (CE) n. 333/2007 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) 2023/915.

(4)Il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali ha abrogato e sostituito, il 14 dicembre 2019, il regolamento (CE) n. 882/2004 (5). Poiché i riferimenti al regolamento (CE) n. 1881/2006 sono sostituiti, è opportuno sostituire anche il riferimento al regolamento (CE) n. 882/2004.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1)l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.Il campionamento e l’analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, arsenico inorganico, nichel, 3-monocloro–1,2-propandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi, glicidil esteri degli acidi grassi, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e perclorato di cui alle parti 3, 5 e 6 dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (*1) e per il controllo dei tenori di acrilammide conformemente al regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione (*2) sono effettuati conformemente all’allegato del presente regolamento.

2.Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*1)Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103)."

(*2)Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24)."

(*3)Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).»;"

2)l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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