Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/404 della Commissione del 30 gennaio 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda gli aggiornamenti delle pertinenti disposizioni dell’ICAO.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (2) stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea applicabili al traffico aereo generale (le cosiddette «regole dell’aria»).

(2)Alcuni recenti sviluppi introdotti dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale («ICAO») devono riflettersi nelle norme dell’Unione. In particolare, le parti pertinenti dell’emendamento 45 all’annesso 2, degli emendamenti da 77 a 79 all’annesso 3, dell’emendamento 92 all’annesso 10, volume II, e dell’emendamento 52 all’annesso 11 della convenzione di Chicago, degli emendamenti 7 A, 7B, 8 e 9 al documento 4444 (PANS-ATM) e delle modifiche al documento 7030 [Regional Supplementary Procedures, European (EUR) Region] dell’ICAO dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012. È pertanto opportuno modificare alcune definizioni relative alle condizioni meteorologiche, determinate disposizioni riguardanti il servizio di controllo del traffico aereo, quali le autorizzazioni relative alle regole del volo a vista («VFR») speciali, le azioni da intraprendere in caso di deviazione dal piano di volo in vigore, i riporti di posizione abbreviati e la trasmissione di riporti meteorologici, nonché alcuni requisiti in materia di radiotelefonia e fraseologia, quali l’indicazione della categoria di turbolenza di scia, l’uso di sistemi data link nelle comunicazioni in materia di deviazioni per maltempo e le autorizzazioni relative alle rotte di arrivo e partenza strumentali standard. È inoltre opportuno stabilire una procedura completa in caso di avaria delle comunicazioni radio.

(3)Ogniqualvolta le modifiche del regolamento (UE) n. 923/2012 incidono sulla conformità agli standard e alle pratiche raccomandate dell’ICAO, gli Stati membri sono tenuti a notificare formalmente all’ICAO le successive modifiche delle differenze precedentemente notificate o qualsiasi nuova differenza creata dalle modifi\che del presente regolamento, in linea con la pertinente decisione del Consiglio che definisce i criteri e la procedura per stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno all’ICAO per quanto riguarda l’adozione o le modifiche di standard e pratiche raccomandate internazionali, e la notifica di differenze rispetto agli standard internazionali adottati. Inoltre, tenuto conto dei nuovi obblighi dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») introdotti dall’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139 di fornire informazioni sulla conformità di tale regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali, il supplemento all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 non è più necessario.

(4)Pertanto l’articolo 5 e il supplemento all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 dovrebbero essere soppressi e l’articolo 6 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(5)Al fine di garantire la coerenza con il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (3) per quanto riguarda i segnali da utilizzare, in tutte le condizioni di visibilità, in caso di avaria delle comunicazioni radio tra l’ente dei servizi di traffico aereo e i veicoli o i pedoni sull’area di manovra degli aeroporti, l’appendice 1 sui segnali del regolamento (UE) n. 923/2012 dovrebbe essere modificata per includere le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 139/2014.

(6)L’appendice 6 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 contiene una serie di errori redazionali e materiali di lieve entità. L’appendice 6 dovrebbe quindi essere modificata per rettificare tali errori.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

(8)Al fine di garantire un’agevole attuazione delle misure introdotte dal presente regolamento, mantenendo nel contempo un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è opportuno concedere all’industria e alle autorità competenti degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle misure introdotte dal presente regolamento, in particolare quelle relative al nuovo quadro per le procedure in caso di avaria delle comunicazioni radio nonché alle procedure di arrivo e partenza strumentali standard e alla fraseologia. In tale prospettiva, il presente regolamento dovrebbe applicarsi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.

(9)Per garantire la correttezza dei piani di volo presentati conformemente all’allegato, appendice 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, le rettifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(10)L’Agenzia ha assistito la Commissione a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 e il 18 agosto 2023 ha presentato alla Commissione il relativo parere n. 02/2023.

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EurLex

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