Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1055 della Commissione del 10 aprile 2024 relativo all’autorizzazione del complesso di ferro(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del complesso di ferro(II) e betaina. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)La domanda riguarda l’autorizzazione del complesso di ferro(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «composti di oligoelementi».

(4)Nel parere del 5 settembre 2023 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il complesso di ferro(II) e betaina è sicuro per i consumatori e per l’ambiente, purché non siano superati i livelli massimi autorizzati per il ferro totale nei mangimi. L’Autorità ha inoltre concluso che il complesso di ferro(II) e betaina è sicuro per i polli da ingrasso. Tale conclusione può essere estesa a tutte le specie e categorie di animali purché non siano superati i livelli massimi autorizzati nell’UE per il ferro totale nei mangimi. L’Autorità ha concluso che il complesso di ferro(II) e betaina è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie a causa della presenza di nichel. Esso è irritante per gli occhi ma non irritante per la pelle. L’Autorità ha concluso che la sostanza è efficace quale fonte di ferro per tutte le specie e categorie di animali. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il complesso di ferro(II) e betaina soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza. La Commissione conclude altresì che, per motivi di sicurezza, l’additivo debba essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscele. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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