Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1071 della Commissione del 12 aprile 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/2447.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 17 e 25, l’articolo 37, paragrafo 1, lettere b), c) e d), nonché l’articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2024/1072 (2) della Commissione ha introdotto nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana («decisioni IVVD»).

(2)Al fine di garantire un’attuazione rapida dell’introduzione delle decisioni IVVD nella legislazione doganale mediante il regolamento delegato (UE) 2015/2446, è necessario stabilire norme procedurali relative a tali decisioni IVVD nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4), in linea con il modello delle norme procedurali vigenti per le decisioni ITV e IVO contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. Inoltre, al fine di garantire la coerenza fra i diversi tipi di informazioni vincolanti, ove possibile tali norme procedurali dovrebbero essere allineate a quelle relative alle decisioni ITV e IVO.

(3)Gli articoli 16, 17, 21, 22 e 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbero essere modificati al fine di estenderne l’ambito di applicazione alle decisioni IVVD e, se del caso, alle decisioni IVO, tenendo conto della natura specifica di entrambe le decisioni IVVD e IVO e garantendo la coerenza della gestione elettronica di tutti i tipi di decisioni relative a informazioni vincolanti. L’articolo 16, paragrafo 4, di detto regolamento dovrebbe inoltre essere soppresso e il testo di detta disposizione dovrebbe essere inserito nell’articolo 17 del medesimo regolamento, in quanto entrambe le disposizioni fanno riferimento alla consultazione del sistema elettronico a vari fini.

(4)L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali degli Stati membri nonché tra operatori economici ed autorità doganali degli Stati membri, e l’archiviazione di tali informazioni siano effettuati mediante procedimenti informatici. Poiché le decisioni IVO sono incluse nel sistema elettronico a fini di scambio e archiviazione delle informazioni relative alle decisioni IVO, gli articoli 18 e 19 nonché l’allegato 12-02 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbero essere soppressi.

(5)Al fine di garantire un tempo sufficiente per introdurre il sistema elettronico a fini di scambio e archiviazione delle informazioni relative alle decisioni IVVD e IVO, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

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