Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi.

Giustizia UE istockphoto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettera f),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)L’Unione si è prefissa l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, l’Unione adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, che sono necessarie per eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito, se necessario, promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile che sono applicabili negli Stati membri.

(2)L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE) sancisce che l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

(3)L’articolo 10, paragrafo 3 TUE stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») prevede, tra gli altri, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla libertà di espressione e d’informazione, che include il rispetto della libertà e del pluralismo dei media, il diritto alla libertà di riunione e di associazione e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(4)Il diritto alla libertà di espressione e d’informazione sancito dall’articolo 11 della Carta include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. È necessario attribuire all’articolo 11 della Carta il significato e la portata del corrispondente articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo («CEDU») relativo alla libertà di espressione, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo («CEDH»).

(5)Nella sua risoluzione dell’11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell’UE», il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proporre un pacchetto di misure vincolanti e non vincolanti per affrontare il crescente numero di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica («SLAPP») riguardanti i giornalisti, le organizzazioni non governative (ONG), il mondo accademico e la società civile dell’Unione. Il Parlamento ha messo in luce la necessità di misure legislative nei settori del diritto processuale civile e penale, quali un meccanismo di rapido rigetto delle cause civili abusive, il diritto al pieno riconoscimento delle spese sostenute dal convenuto e il diritto al risarcimento dei danni. La risoluzione dell’11 novembre 2021 chiedeva anche, tra l’altro, un’adeguata formazione dei giudici e degli operatori della giustizia in materia di SLAPP, un fondo specifico destinato a offrire sostegno finanziario alle vittime di SLAPP e un registro pubblico relativo alle decisioni giudiziarie sui casi di SLAPP. Inoltre, il Parlamento ha chiesto la revisione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di prevenire il fenomeno del «turismo della diffamazione» («libel tourism») o quello della «scelta opportunistica del foro» («forum shopping»).

(6)Scopo della presente direttiva è eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, proteggendo nel contempo le persone fisiche e giuridiche attive nella partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico, tra cui i giornalisti, gli editori, le organizzazioni dei media, gli informatori e i difensori dei diritti umani, come pure le organizzazioni della società civile, le ONG, i sindacati, gli artisti, i ricercatori e gli accademici, da procedimenti giudiziari avviati nei loro confronti per dissuaderle dalla partecipazione pubblica.

(7)Il diritto alla libertà di espressione è un diritto fondamentale che va esercitato con senso di dovere e responsabilità, tenendo conto del diritto fondamentale delle persone di ottenere informazioni imparziali, come anche del rispetto del diritto fondamentale di proteggere la propria reputazione, i propri dati personali e la propria vita privata. In caso di conflitti tra tali diritti, tutte le parti devono avere accesso alla giustizia, con il dovuto rispetto del principio dell’equo processo. A tal fine, la presente direttiva dovrebbe lasciare all’organo giurisdizionale adito la discrezionalità necessaria per valutare se l’applicazione delle garanzie pertinenti sia appropriata in un caso specifico. Nell’esercitare tale discrezionalità la Corte non dovrebbe applicare le garanzie pertinenti. ad esempio, qualora la partecipazione pubblica non sia in buona fede come nel caso in cui, mediante la partecipazione pubblica, il convenuto diffonda disinformazione o accuse false o il cui scopo è quello di danneggiare la reputazione dell’attore.

(8)I giornalisti svolgono un ruolo importante nel facilitare il dibattito pubblico e nello scambio di informazioni, opinioni e idee. Dovrebbero essere in grado di svolgere le loro attività in modo efficace e senza timori al fine di garantire che i cittadini abbiano accesso a una pluralità di opinioni nelle democrazie europee. Un giornalismo indipendente, professionale e responsabile, nonché l’accesso a un’informazione pluralistica, sono pilastri fondamentali della democrazia. È essenziale che i giornalisti dispongano dello spazio necessario per contribuire a un dibattito aperto, libero ed equo e per contrastare la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze, conformemente all’etica del giornalismo, e che sia accordata loro protezione quando agiscono in buona fede.

(9)La presente direttiva non fornisce una definizione di giornalista poiché lo scopo è proteggere tutte le persone fisiche o giuridiche attive nella partecipazione pubblica. Va tuttavia sottolineato che il giornalismo è svolto da un’ampia gamma di soggetti, tra cui reporter, analisti, editorialisti e blogger, nonché da altre figure che intraprendono forme di autopubblicazione su carta stampata, Internet o altri mezzi.

(10)I giornalisti investigativi e le organizzazioni dei media svolgono un ruolo particolarmente importante nell’individuare e nel combattere la criminalità organizzata, gli abusi di potere, la corruzione, le violazioni dei diritti fondamentali e l’estremismo. Compiono un lavoro che comporta rischi particolarmente elevati e sono sempre più esposti ad attacchi, omicidi e minacce, nonché intimidazioni e molestie. È necessario un solido sistema di garanzie e di protezione, affinché i giornalisti investigativi possano esercitare la loro funzione cruciale di vigilanza su questioni di interesse pubblico, senza il timore di essere puniti per il fatto di cercare la verità e informare il pubblico.

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EurLex

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