Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1200 della Commissione del 18 aprile 2024 relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)Un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351) ed Enterococcus faecium DSM 21913 è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione (3) per l'uso nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, nonché nell'acqua di abbeveraggio per polli da ingrasso.

(3)In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale». In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 tale domanda riguardava anche l'autorizzazione di nuovi usi dello stesso preparato come additivo per mangimi da impiegare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

(4)Nel parere del 15 novembre 2023 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso autorizzate, il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente e ha ritenuto che tale conclusione si applichi anche alle specie bersaglio per le quali è stata presentata una domanda relativa a nuovi usi. Essa ha inoltre concluso che il preparato in questione non è un irritante per la pelle o per gli occhi, ma che dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità ha indicato che non era necessario valutare l'efficacia del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 nel contesto del rinnovo dell'autorizzazione per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova. Essa ha inoltre concluso che tale preparato è stato ritenuto efficace nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame in crescita, anche per quanto riguarda la compatibilità con l'uso di coccidiostatici per i quali esiste un'autorizzazione. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

(5)In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (5), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale preparato per l'uso nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e autorizzare l'uso di tale preparato nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per polli allevati per la riproduzione, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. È opportuno indicare la compatibilità dell'uso di tale preparato con i coccidiostatici maduramicina ammonio, diclazuril, cloridrato di robenidina, decochinato, narasina, nicarbazina o una combinazione di narasina e nicarbazina. Considerato inoltre che tali coccidiostatici potrebbero non essere autorizzati come additivi per mangimi per ciascuna delle specie o categorie elencate nell'allegato, il loro uso contemporaneo con il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 dovrebbe essere possibile solo in conformità alle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi. La Commissione ritiene infine che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell'additivo.

(7)A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi da impiegare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, è opportuno abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 544/2013 e (UE) 2015/1105.

(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 da impiegare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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