Regolamento (UE) 2024/1205 del Consiglio del 22 aprile 2024 che modifica il Regolamento (UE) 2017/1770, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2024/1204 del Consiglio (1), del 22 aprile 2024, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 5 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2374 (2017), che ha istituito un quadro per l’imposizione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni nei confronti di persone ed entità che sono responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche.

(2)Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1770 (2) per attuare la decisione (PESC) 2017/1775 (3), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali, con la quale aveva recepito nel diritto dell’Unione la risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2021/2201 (4) per attuare la decisione (PESC) 2021/2208 (5), con la quale ha modificato la decisione (PESC) 2017/1775 e istituito un quadro specifico che consente all’Unione di adottare misure restrittive autonome nei confronti di persone ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o di ostacolare o compromettere il positivo completamento della transizione politica del Mali.

(4)Il 31 agosto 2023 il regime di sanzioni delle Nazioni Unite è cessato quando è mancato l’accordo sulla sua proroga da parte del Consiglio di sicurezza.

(5)Il 4 gennaio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2024/215 (6) e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/212 (7), che hanno soppresso tutte le voci dell’allegato I, rispettivamente, della decisione (PESC) 2017/1775 e del regolamento (UE) 2017/1770 in considerazione della cessazione del regime di sanzioni delle Nazioni Unite nei confronti del Mali.

(6)Nel contesto descritto la decisione (PESC) 2024/1204 modifica la decisione (PESC) 2017/1775 per sopprimere talune disposizioni relative alle misure delle Nazioni Unite.

(7)La decisione (PESC) 2024/1204 modifica inoltre l’esenzione dalle vigenti misure di congelamento dei beni di cui fruiscono taluni operatori umanitari, ampliandone l’ambito di applicazione ad altri soggetti e sostituendo la relativa deroga.

(8)Al fine di aggiornare i recapiti delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione, il presente regolamento sostituisce l’allegato II del regolamento (UE) 2017/1770, in cui sono elencati i recapiti delle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo cui trasmettere le notifiche alla Commissione.

(9)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

(10)Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Per saperne di più:

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EurLex

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