Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1186 della Commissione del 24 aprile 2024 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di corteccia di cannella e dell’olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)Le sostanze olio essenziale di corteccia di cannella e olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’olio essenziale di corteccia di cannella e dell’olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente tuttavia l’autorizzazione di «aromatizzanti» per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’utilizzo di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(5)Nel parere del 27 settembre 2022 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale di corteccia di cannella e l’olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl sono sicuri per gli animali a ciclo vitale breve (animali destinati all’ingrasso), compresi suinetti e altre specie secondarie di suidi. Essa ha inoltre concluso che entrambi gli additivi sono sicuri per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha indicato che, a causa della presenza di stirene nell’olio essenziale di corteccia di cannella e nell’olio essenziale di foglie di cannella, non è in grado di esprimersi in merito alla sicurezza degli additivi per gli animali longevi e da riproduzione, compresi gli animali allevati per la produzione di uova/la riproduzione. L’Autorità ha altresì concluso che l’olio essenziale di corteccia di cannella e l’olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle e gli occhi e sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. Essa ha inoltre affermato che, a causa della presenza di safrolo ≥ 0,1 %, l’olio di foglie di cannella e l’olio di corteccia di cannella sono classificati come cancerogeni (categoria 1B) e dovrebbero essere trattati di conseguenza. Dato che le sostanze sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda di autorizzazione dell’olio essenziale di corteccia di cannella e dell’olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl per tutte le specie e categorie di animali ad eccezione di suinetti, suinetti delle specie secondarie di suidi, specie animali da ingrasso (diverse dagli equidi), salmonidi (diversi dai pesci riproduttori) e specie secondarie di pesci pinnati (diversi dai pesci riproduttori).

(7)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’olio essenziale di corteccia di cannella e l’olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda: specie animali da ingrasso (diverse dagli equidi), salmonidi (diversi dai pesci riproduttori), specie secondarie di pesci pinnati (diversi dai pesci riproduttori), suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tali additivi. Per quanto riguarda l’olio essenziale di corteccia di cannella e l’olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl, data la presenza delle sostanze che destano preoccupazione safrolo, metileugenolo e stirene, la Commissione ritiene che sia necessario fissare un tenore massimo nel mangime completo e vietare la combinazione di tali additivi con altri additivi contenenti le stesse sostanze che destano preoccupazione. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori degli additivi.

(8)L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 impone alla Commissione l’obbligo di adottare un regolamento che disponga il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali non sono state presentate richieste a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del medesimo regolamento prima del termine previsto in tale disposizione. Analogamente dovrebbe essere adottato un regolamento relativo agli additivi per mangimi per i quali è stata presentata una domanda successivamente ritirata.

(9)Nel caso di additivi per mangimi per i quali sia stata ritirata una domanda per determinate specie o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo tali specie o categorie di animali.

(10)È pertanto opportuno ritirare dal mercato l’olio essenziale di corteccia di cannella e l’olio essenziale di foglie di cannella ottenuti da Cinnamomum verum J. Presl per quanto riguarda le specie e categorie di animali che non sono oggetto dell’autorizzazione concessa dal presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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