Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1196 della Commissione del 25 aprile 2024 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)Il preparato di Lentilactobacillus buchneri (precedentemente identificato come Lactobacillus kefiri) DSM 19455 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 della Commissione (2).

(3)In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Nel parere del 27 settembre 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 testato con l’inulina come supporto non è un irritante per la pelle né per gli occhi, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. Essa ha inoltre indicato che non è necessario valutare l’efficacia dell’additivo in quanto la domanda di rinnovo dell’autorizzazione non comprende una proposta di modifica o integrazione delle condizioni dell’autorizzazione iniziale che inciderebbe sull’efficacia dell’additivo.

(5)Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 come additivo per mangimi. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell’Unione.

(7)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013.

(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 19455, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 774/2013 è abrogato.

Articolo 3

Misure transitorie

Il preparato specificato nell’allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima di 16 maggio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 16 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

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