Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il Regolamento (UE) 2018/1724.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)I servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti da locatori esistono da molti anni a complemento di altri servizi di alloggio quali alberghi, ostelli o bed and breakfast. Con la crescita dell’economia delle piattaforme il volume dei servizi di locazione di alloggi a breve termine sta aumentano notevolmente in tutta l’Unione. Pur creando molte opportunità per gli ospiti, i locatori e l’intero ecosistema del turismo, la rapida crescita di tali servizi ha sollevato preoccupazioni e sfide, in particolare per le comunità locali e le autorità pubbliche, ad esempio il loro contributo a una riduzione della disponibilità di alloggi destinati alla locazione a lungo termine e ad un aumento dei canoni di locazione e dei prezzi delle abitazioni. Il presente regolamento si concentra su una delle sfide principali, ossia la mancanza di informazioni affidabili sui servizi di locazione di alloggi a breve termine, quali l’identità del locatore, il luogo in cui tali servizi sono offerti e la loro durata. La mancanza di tali informazioni rende difficile per le autorità valutare l’impatto effettivo di tali servizi di locazione di alloggi a breve termine, come pure elaborare e attuare risposte politiche adeguate e proporzionate.

(2)Le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale stanno sempre più disponendo misure per ottenere informazioni dai locatori e dalle piattaforme online di locazione a breve termine, imponendo regimi di registrazione e altri requisiti in materia di trasparenza, anche per le piattaforme online di locazione a breve termine. Tuttavia gli obblighi giuridici in materia di generazione e di condivisione dei dati divergono sensibilmente all’interno degli Stati membri e tra di essi in termini di ambito di applicazione, frequenza e procedure correlate. La grande maggioranza delle piattaforme online che agiscono da intermediari per la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine presta i propri servizi a livello transfrontaliero e, di fatto, in tutto il mercato interno. Requisiti divergenti in materia di trasparenza e di condivisione dei dati ostacolano la piena realizzazione del potenziale dei servizi di locazione di alloggi a breve termine e incidono negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di garantire una prestazione corretta, inequivocabile e trasparente di servizi di locazione di alloggi a breve termine nel mercato interno, nel quadro di un ecosistema del turismo equilibrato che offra opportunità alle piattaforme rispettando nel contempo gli obiettivi delle politiche pubbliche, è opportuno stabilire una serie uniforme e mirata di norme a livello di Unione.

(3)A tal fine è opportuno stabilire norme armonizzate in materia di generazione e di condivisione dei dati per servizi di locazione di alloggi a breve termine al fine di migliorare l’accesso delle autorità pubbliche ai dati sulla prestazione di detti servizi e la qualità di tali dati, il che dovrebbe a sua volta consentire alle pubbliche autorità di elaborare e attuare politiche relative a tale tipologia di servizi in modo efficace e proporzionato.

(4)È opportuno stabilire norme per armonizzare i requisiti in materia di trasparenza per la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine attraverso piattaforme online di locazione a breve termine nel caso in cui gli Stati membri decidano di imporre tali requisiti in materia di trasparenza. È pertanto opportuno, prevedere norme armonizzate per i regimi di registrazione e per i requisiti in materia di condivisione dei dati per quanto riguarda le piattaforme online di locazione a breve termine da applicarsi nel caso in cui gli Stati membri decidano di introdurre tali regimi o requisiti. Ai fini di un’armonizzazione efficace e di un’applicazione uniforme di tali norme, gli Stati membri non potranno legiferare sull’accesso ai dati delle piattaforme online di locazione a breve termine al di fuori del regime specifico stabilito nel presente regolamento. L’obiettivo è infatti garantire che gli Stati membri non disciplinino le richieste di condivisione dei dati senza introdurre i regimi di registrazione, le banche dati e i punti di ingresso digitali unici necessari e che agevolino una condivisione proporzionata, rispettosa della vita privata e sicura dei dati delle piattaforme online di locazione a breve termine nell’ambito del mercato interno. Il presente regolamento non pregiudica la competenza degli Stati membri ad adottare e mantenere requisiti di accesso al mercato per la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine da parte dei locatori, compresi requisiti in materia di salute e sicurezza, norme minime di qualità o restrizioni quantitative, purché tali requisiti siano necessari e proporzionati per tutelare obiettivi di interesse generale conformemente alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Nel contesto dei servizi di locazione di alloggi a breve termine, la lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) come motivo imperativo di interesse generale, che giustifica l’adozione di misure non discriminatorie e commisurate all’obiettivo perseguito. La disponibilità di dati affidabili su base uniforme dovrebbe sostenere l’impegno degli Stati membri volto a elaborare politiche e disposizioni regolamentari conformi al diritto dell’Unione. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri sono tenuti a giustificare eventuali restrizioni all’accesso al mercato per i locatori sulla base di dati e prove.

(5)Il presente regolamento non è inteso a garantire il rispetto delle norme doganali o fiscali e non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di reati. Esso non pregiudica pertanto la competenza degli Stati membri o dell’Unione in tali settori né incide sugli strumenti di diritto dell’Unione o nazionale adottati conformemente a tale competenza per quanto riguarda l’accesso, la condivisione o l’uso dei dati in tali ambiti. Pertanto, un eventuale uso futuro dei dati personali trattati a norma del presente regolamento a fini di contrasto o a fini fiscali e doganali dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione e nazionale.

(6)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi consistenti nella locazione a breve termine di alloggi ammobiliati, prestati a fronte di un corrispettivo, sia a titolo professionale che a titolo non professionale e quali ulteriormente definiti dal diritto nazionale. Dati i diversi approcci esistenti negli Stati membri, i servizi di locazione di alloggi a breve termine possono riguardare, ad esempio, una stanza presso l’abitazione principale o secondaria di un locatore o un’intera abitazione sulla terra ferma o sull’acqua, data in locazione per un numero limitato di giorni all’anno, o uno o più beni immobili acquistati dal locatore come investimento da dare in locazione per un breve termine, generalmente per meno di un anno durante tutto l’anno. La fornitura di alloggi ammobiliati destinati a un uso più prolungato, generalmente per un anno o più, non dovrebbe essere considerata un servizio a breve termine. I servizi di locazione di alloggi a breve termine non dovrebbero limitarsi alle unità date in locazione a fini turistici o ricreativi, ma dovrebbero comprendere i soggiorni di breve durata per motivi differenti, quali il lavoro o lo studio.

(7)Le norme stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi agli alberghi e ad altri alloggi simili per turisti, compresi i complessi alberghieri, gli alberghi composti da suite o gli aparthotel, gli ostelli e i motel, in quanto i dati relativi a tali tipi di alloggi sono solitamente disponibili e ben documentati. Nemmeno gli alloggi forniti in aree di campeggio o in aree attrezzate per camper e roulotte, quali tende, roulotte o veicoli ricreazionali, dovrebbero essere disciplinati da tali norme, poiché detti alloggi si trovano generalmente in aree dedicate, quali campeggi o aree attrezzate per roulotte, e non hanno un impatto sugli alloggi residenziali paragonabile a quello dei servizi di locazione di alloggi a breve termine.

(8)Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi alle piattaforme online ai sensi dell’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che consentono agli ospiti di concludere contratti a distanza con i locatori per la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine. È pertanto opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento le pagine web o altri mezzi elettronici che collegano i locatori con gli ospiti senza alcun ulteriore ruolo nella conclusione di transazioni dirette. Le piattaforme online che agiscono da intermediari per la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine, senza un senza un corrispettivo, ad esempio le piattaforme online che agiscono da intermediari per lo scambio di abitazioni, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione di tali norme a meno che, per il modo specifico in cui sono concepite, esse non comportino un corrispettivo, compresa qualsiasi forma di compensazione economica.

(9)Le procedure di registrazione consentono alle autorità competenti di raccogliere informazioni sui locatori e sulle unità per quanto riguarda i servizi di locazione di alloggi a breve termine. Il numero di registrazione, che è un identificatore unico di un’unità data in locazione, dovrebbe garantire che i dati raccolti e condivisi dalle piattaforme online di locazione a breve termine possano essere correttamente attribuiti ai locatori e alle unità. Tale numero di registrazione dovrebbe essere inserito in un registro pubblico e facilmente accessibile e gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tale numero di registrazione non includa dati personali. Le autorità competenti, negli Stati membri che hanno imposto alle piattaforme online di locazione a breve termine l’obbligo di trasmettere dati, dovrebbero di conseguenza istituire o mantenere procedure di registrazione per i locatori e per le rispettive unità. Al fine di evitare situazioni in cui a un’unità sia attribuito più di un numero di registrazione per annuncio, ciascuna unità dovrebbe essere oggetto di un’unica procedura di registrazione in uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale. Gli obblighi di registrazione stabiliti a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati altri eventuali obblighi di informazione derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale in relazione alla fiscalità, al censimento della popolazione e alla raccolta di statistiche.

(10)Al fine di garantire che le autorità competenti ottengano le informazioni e i dati di cui hanno bisogno senza imporre oneri sproporzionati alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori, è necessario stabilire un approccio comune alle procedure di registrazione negli Stati membri che si limiti alle informazioni di base che consentono l’identificazione precisa dell’unità e del locatore. A tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire che, al momento della presentazione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinente, ai locatori e alle unità sia attribuito un numero di registrazione. I locatori dovrebbero potersi identificare e autenticare tramite mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) al fine di completare tali procedure di registrazione. La registrazione dovrebbe, ove possibile, essere gratuita o avere un costo ragionevole e proporzionato che non dovrebbe superare il costo della procedura amministrativa in questione. Sarebbe inoltre opportuno garantire che i locatori abbiano la possibilità di presentare tutta la documentazione richiesta in formato digitale. Tuttavia, dovrebbe essere sempre disponibile un servizio offline al fine di tenere conto delle esigenze degli utenti con competenze e strumenti digitali ridotti, in particolare gli anziani.

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