Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1223 della Commissione del 30 aprile 2024 relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia (2) («regolamento iniziale»), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

A.MISURE IN VIGORE

(1)Il 10 febbraio 2023 la Commissione ha istituito, con il regolamento iniziale, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica («prodotto in esame») originarie, tra l'altro, della Turchia.

(2)Nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione dei dazi antidumping definitivi («inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori, tra l'altro, della Turchia in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

(3)Per i produttori esportatori della Turchia inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 4,8 % e il 20,9 % sulle importazioni di piastrelle di ceramica. Per i produttori esportatori turchi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un'aliquota del dazio medio ponderato pari al 9,2 %. I produttori esportatori turchi che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell'allegato II del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un'aliquota del dazio su scala nazionale del 20,9 % sulle piastrelle di ceramica provenienti dalle società della Turchia che non hanno collaborato nell'inchiesta.

(4)Conformemente all'articolo 2 del regolamento iniziale l'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore turco l'aliquota del dazio applicabile alle società non incluse nel campione che hanno collaborato, cioè l'aliquota del dazio medio ponderato del 9,2 %, qualora un nuovo produttore esportatore della Turchia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1o luglio 2020 - 30 giugno 2021); ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell'inchiesta iniziale ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.

B.RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(5)La società Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all'aliquota del dazio applicabile alle società della Turchia che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 9,2 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento iniziale.

(6)Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all'articolo 2 del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero il soddisfacimento di tali condizioni.

(7)Dopo aver analizzato la risposta al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente.

(8)La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nella risposta al questionario, consultando varie banche dati online fra cui Orbis (3) ed effettuando un controllo incrociato delle informazioni della società con le informazioni pubbliche disponibili su internet. La Commissione ha inoltre informato l'industria dell'Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a presentare osservazioni. L'industria dell'Unione ha formulato osservazioni che sono state prese in considerazione.

C.ANALISI DELLA RICHIESTA

(9)Per quanto riguarda la prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che prevede che il richiedente non abbia esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, la Commissione ha constatato che il richiedente non disponeva di impianti di produzione di piastrelle di ceramica operativi durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Dalla Gazzetta del registro delle imprese turco emerge che il richiedente è stato costituito nel 2018, ma dalla relazione sottoposta ad audit per l'esercizio finanziario conclusosi nel 2022 risulta che il richiedente era ancora in una fase di avvio alla fine del 2022. Il richiedente ha avviato una produzione sperimentale nella seconda metà del 2023 e non può pertanto aver esportato piastrelle di ceramica nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il richiedente soddisfa pertanto la condizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento iniziale.

(10)Per quanto riguarda la seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che prevede che il richiedente non sia collegato ad alcun esportatore o produttore che durante l'inchiesta iniziale ha esportato il prodotto in esame, nel corso dell'inchiesta la Commissione non ha riscontrato alcun legame (4) tra il richiedente e un altro soggetto giuridico.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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