Regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024 che modifica il Regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede un regime temporaneo per quanto riguarda l’uso di tecnologie da parte di determinati fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, in attesa della preparazione e adozione di un quadro giuridico a lungo termine per la prevenzione e la lotta contro l’abuso sessuale online sui minori («quadro giuridico a lungo termine»). Tale regolamento si applica fino al 3 agosto 2024.

(2)La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l’abuso sessuale su minori, adottata dalla Commissione l’11 maggio 2022, mira a fornire il quadro giuridico a lungo termine. Tuttavia, i negoziati interistituzionali su tale proposta non sono ancora stati avviati ed è certo che non si concluderanno in tempo utile affinché il quadro giuridico a lungo termine, comprese le eventuali modifiche del regolamento (UE) 2021/1232 in esso eventualmente contenute, sia adottato, entri in vigore e si applichi prima del 4 agosto 2024.

(3)È importante che gli abusi sessuali online sui minori possano essere contrastati efficacemente, in conformità delle norme applicabili del diritto dell’Unione, comprese le condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1232, e senza interruzione, in attesa della conclusione dei negoziati interistituzionali relativi alla proposta, e dell’adozione, dell’entrata in vigore e dell’applicazione del quadro giuridico a lungo termine. I colegislatori esprimono il proprio impegno a raggiungere quanto prima un accordo sul quadro giuridico a lungo termine e al fine di evitare ulteriori proroghe del regolamento (UE) 2021/1232 in futuro.

(4)Date le circostanze particolari, è pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1232 per prorogarne il periodo di applicazione per un periodo che è limitato a quanto strettamente necessario per l’adozione del quadro giuridico a lungo termine e per la sua entrata in vigore. È fondamentale osservare che tale proroga è eccezionale e non dovrebbe costituire un precedente per ulteriori proroghe. Il regolamento (UE) 2021/1232 è stato inizialmente concepito come strumento temporaneo e transitorio che fungesse da tramite tra l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ha incluso i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) a partire dal 21 dicembre 2020, e l’istituzione del quadro giuridico a lungo termine. Contrariamente alle aspettative dei colegislatori, è necessario prorogare l’applicazione del regolamento (UE) 2021/1232, per via dell’assenza di un quadro giuridico a lungo termine concordato.

(5)A norma del regolamento (UE) 2021/1232, affinché si applichi la deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero sono tenuti a pubblicare e presentare all’autorità di controllo competente e alla Commissione una relazione sul trattamento dei dati personali ai sensi di tale regolamento.

(6)Alla luce della relazione della Commissione sull’attuazione del regolamento (UE) 2021/1232, è necessario migliorare la presentazione di relazioni alla Commissione sia da parte degli Stati membri che dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. È inoltre importante sottolineare che la Commissione dovrebbe elaborare tempestivamente una relazione sull’attuazione del regolamento (UE) 2021/1232.

(7)Al fine di agevolare la presentazione di relazioni da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, in particolare per garantire che le loro relazioni siano leggibili meccanicamente e facilmente accessibili, è opportuno stabilire un formato comune per la presentazione di tali relazioni.

(8)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1232. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(9)Tenuto conto della necessità di garantire tempestivamente la certezza del diritto, e tenuto conto della natura limitata delle modifiche previste dal presente regolamento, ossia la proroga del periodo di applicazione del regime temporaneo e l’attribuzione alla Commissione delle competenze di esecuzione al fine di stabilire un formato comune per la presentazione delle relazioni, è opportuno disporre che il presente regolamento debba entrare in vigore quanto prima.

(10)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 24 gennaio 2024.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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