Regolamento Delegato (UE) 2024/2571 della Commissione del 19 luglio 2024 che integra il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce la procedura di notifica e autorizzazione preventive per le spedizioni di determinati rifiuti, comprese le operazioni intermedie di recupero o smaltimento.

(2)L’articolo 15 di tale regolamento contiene disposizioni specifiche relative alle spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero e smaltimento. Gli impianti che effettuano i processi successivi di trattamento dei rifiuti, sia intermedi che non intermedi, sono tenuti a informare gli impianti che effettuano le suddette operazioni intermedie del fatto che hanno completato i processi per i quali i rifiuti sono stati loro conferiti. Tale conferma deve assumere la forma di un certificato che dovrebbe essere rilasciato dagli impianti che hanno effettuato il successivo processo di trattamento dei rifiuti. Tramite il certificato, detti impianti devono attestare l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Il certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157 figura nell’allegato I del presente regolamento.

2.Le istruzioni specifiche per la compilazione del certificato di cui all’allegato I figurano nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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