LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 definisce, tra l’altro, norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali e per le azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
(2)Le Trichine sono parassiti che possono essere presenti nelle carni di specie sensibili, come i suini domestici, e che provocano malattie di origine alimentare negli esseri umani in caso di consumo di carni infette. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (2) definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, comprese norme sugli esami di laboratorio di campioni prelevati dalle carcasse di suini domestici.
(3)L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 stabilisce i metodi di rilevamento della presenza di Trichine e il capitolo I di tale allegato stabilisce che il metodo di rilevamento di riferimento per l’esame dei campioni in relazione alla presenza di Trichine è costituito dalla norma ISO 18743:2015.
(4)Il metodo di riferimento ISO 18743:2015 non specifica il peso del campione da prelevare nel caso di carcasse intere e tagli di carni di suini domestici. Per garantire la sensibilità del metodo e un approccio armonizzato, è opportuno stabilire tali pesi. La norma ISO 18743:2015 è stata inoltre aggiornata nel 2023 mediante la norma ISO 18743:2015/Amd 1:2023. Dovrebbe essere garantito il riferimento a questa versione più recente del metodo ISO. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, capitolo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.
(5)Inoltre l’allegato I, capitolo II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 elenca metodi di rilevamento equivalenti autorizzati per l’esame di campioni in relazione alla presenza di Trichine.
(6)Per motivi di coerenza, anche nell’allegato I, capitolo II, nei riferimenti al metodo ISO dovrebbe essere indicata la versione più recente e occorrerebbe fare riferimento al capitolo I di tale allegato per garantire che il peso dei campioni ivi introdotto si applichi anche in caso di prove effettuate utilizzando un metodo equivalente.
(7)Il 3 settembre 2024 il laboratorio europeo di riferimento per i parassiti ha trasmesso alla Commissione una relazione sulla convalida del metodo lumiVAST Trichinella per l’esame di campioni di carni di suini domestici in relazione alla presenza di Trichine. La relazione conclude che in base ai risultati dei cicli di convalida, il metodo lumiVAST Trichinella è idoneo a individuare le larve di Trichinella spp. nei campioni di muscoli di suini. L’utilizzo di questo metodo è limitato unicamente all’ispezione delle carni suine, in quanto il kit non è stato convalidato per altre specie animali.
(8)È pertanto opportuno autorizzare lumiVAST Trichinella come metodo equivalente per l’esame di campioni prelevati da carcasse di suini domestici in relazione alla presenza di Trichine. La taratura dell’apparecchiatura è essenziale per garantire un’esecuzione ottimale della prova. È inoltre opportuno stabilire le modalità di svolgimento di ulteriori verifiche nel caso in cui l’esame di un campione aggregato dia un risultato positivo o incerto. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, capitolo II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.
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