LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Il 19 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese.
(2)Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 4 novembre 2024 da produttori dell’Unione di candele, ceri ed articoli simili che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di candele, ceri ed articoli simili ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da candele, ceri ed articoli simili, attualmente classificati con il codice NC 3406 00 00.
2.REGISTRAZIONE
(4)A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
(5)La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(6)Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.
(7)Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 48 % e il 60 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 16 % e il 30 % per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(8)Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(9)In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.
3.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(10)I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di candele, ceri ed articoli simili, attualmente classificati con il codice NC 3406 00 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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