Regolamento Delegato (UE) 2025/415 della Commissione del 13 dicembre 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)I requisiti di cui all’articolo 35, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2023/1114 si applicano anche agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e, laddove richiesto dall’autorità competente a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento, agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi.

(2)Nel valutare le circostanze che richiedono fondi propri più elevati per gli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica, le autorità competenti dovrebbero considerare l’impatto che un fallimento dei token potrebbe avere sulla stabilità finanziaria, compresi i rimborsi su larga scala, la possibilità che si inneschino vendite a prezzi estremamente scontati a causa di difficoltà finanziarie delle attività di riserva o di ritiri dei depositi, che potrebbero causare perturbazioni significative del mercato, possibili conseguenze negative per i finanziamenti e rischi sistemici in tutto il sistema finanziario.

(3)Data la novità rappresentata dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica e dai loro emittenti, non esiste un quadro universale di valutazione dei rischi. Pertanto, nel decidere se un aumento del requisito di fondi propri sia giustificato, le autorità competenti dovrebbero effettuare la valutazione degli emittenti interessati caso per caso, basandosi su una valutazione generale di tutti i criteri di rischio pertinenti di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114. La richiesta di un potenziale aumento dei requisiti di fondi propri dovrebbe dipendere dalle circostanze specifiche dell’emittente. Gli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica soggetti a tali requisiti di fondi propri dovrebbero sempre essere adeguatamente capitalizzati per i rischi cui sono esposti. Tutte le pertinenti informazioni storiche e attuali disponibili dovrebbero essere utilizzate per la suddetta valutazione generale. In generale si dovrebbe richiedere un aumento dei requisiti di fondi propri soltanto quando vi sia un livello di rischio superiore, che non sia già coperto, e le misure adottate dall’emittente interessato non siano sufficientemente efficaci per ridurre i rischi.

(4)Qualora un’autorità competente richieda un aumento dei requisiti di fondi propri dell’emittente di token, i tempi previsti per conformarsi a tale aumento dovrebbero essere il più possibile brevi, in quanto l’emittente interessato, che gestisca i rischi in maniera adeguata ed efficace, dovrebbe sempre essere adeguatamente capitalizzato per i rischi cui è esposto.

(5)Qualora concluda che i rischi di un particolare token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, compresa la volatilità, potrebbero comportare un deterioramento significativo della situazione finanziaria dell’emittente interessato o incidere sulla sua stabilità finanziaria, l’autorità competente dovrebbe fissare un termine più breve entro il quale l’emittente interessato sia tenuto ad aumentare i fondi propri.

(6)Per far sì che gli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica adottino decisioni improntate a una gestione sana del rischio, tali emittenti e le autorità competenti pertinenti dovrebbero comprendere i rischi finanziari e operativi derivanti da un maggiore utilizzo di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica. Essi dovrebbero inoltre considerare più in generale le interconnessioni con l’ecosistema degli emittenti di token, nonché l’interconnessione intrinseca con il settore finanziario tradizionale derivante dalle riserve di attività detenute. È pertanto necessario specificare ulteriormente le prove di stress sul rischio di solvibilità e di liquidità degli emittenti.

(7)L’impatto del cosiddetto rischio di «corsa al riscatto», per cui un improvviso picco delle richieste di rimborso dei token si traduce in una svendita delle attività di riserva a garanzia dei token, dovrebbe essere analizzato mediante prove di stress sulla liquidità. È pertanto essenziale specificare le caratteristiche minime delle prove di stress sulla liquidità, come quelle relative alla governance, all’infrastruttura di dati nonché alla categorizzazione e alla frequenza del rischio.

(8)Per garantire che i risultati delle prove di stress rimangano pertinenti, è opportuno effettuare le prove di stress sulla solvibilità su base trimestrale per gli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica significativi e su base semestrale per gli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica non significativi. Le prove di stress sulla liquidità dovrebbero essere effettuate mensilmente.

(9)Le prove di stress dovrebbero prendere in considerazione scenari gravi ma plausibili di stress finanziario e scenari di stress non finanziario, come gli shock di liquidità, gli shock creditizi, gli shock di tasso di interesse e valutari, il rischio di riscatto e gli shock operativi e relativi a terzi. Dovrebbero inoltre garantire che siano predisposti i dispositivi di governance interna e le pertinenti infrastrutture di dati per consentire agli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica nonché alle autorità competenti di comprendere le caratteristiche, quantificare i rischi e raccogliere prove del fatto che tali emittenti stanno ripartendo e attenuando il rischio in modo efficace su base continuativa.

(10)Come principio guida i programmi relativi alle prove di stress dovrebbero seguire regole e approcci analoghi a quelli applicati alle prove di stress degli enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Considerando però che i rischi dell’operatività in cripto-attività degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica diversi dagli enti creditizi sono differenti da quelli degli enti creditizi, è necessario raggruppare l’operatività in cripto-attività in categorie di rischio differenti ai fini delle prove di stress. Il raggruppamento dell’operatività in cripto-attività e dei rischi associati dovrebbe inoltre consentire agli emittenti dei token pertinenti e alle autorità competenti di individuare tutte le funzioni, i processi e gli attori, unitamente ai rischi associati, compresi eventuali fattori ambientali, sociali e di governance, e di individuare eventuali problemi o rischi potenziali. Tali individuazioni dovrebbero facilitare l’elaborazione e l’assegnazione degli specifici scenari di rischio presenti nelle diverse attività operative dell’emittente interessato. Gli scenari dovrebbero essere ben definiti al fine di quantificarne l’impatto potenziale, la gamma di perdite potenziali e la gamma di plausibilità associati agli scenari di rischio specifici individuati. Pertanto, nell’individuare i rischi specifici, l’emittente interessato dovrebbe specificare la tempistica dello scenario di stress, che dovrebbe essere di tre anni per le prove di stress sulla solvibilità e fino a un anno per le prove di stress sulla liquidità.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

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EurLex

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