LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 7, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)Il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 si applica anche agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, laddove richiesto dall’autorità competente a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, del medesimo regolamento, agli emittenti di token collegati ad attività non significativi e, laddove richiesto dall’autorità competente a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento, agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi.
(2)Gli emittenti di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi, nonché gli emittenti di token collegati ad attività non significativi o di token di moneta elettronica non significativi, ma soggetti all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 in conformità, rispettivamente, dell’articolo 35, paragrafo 4, o dell’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento, dovrebbero elaborare un piano per adeguare l’importo dei fondi propri al livello richiesto entro i tempi richiesti. Tali emittenti dovrebbero discutere e concordare la fattibilità di tale piano con le autorità competenti pertinenti. L’attuazione di tale piano dovrebbe essere oggetto di un attento monitoraggio da parte delle autorità competenti e, a tal fine, gli emittenti interessati dovrebbero notificare all’autorità competente le misure adottate, compresa una notifica finale in merito al completamento dell’adeguamento.
(3)Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dovrebbero stabilire il tempo di cui l’emittente dispone per adeguare l’importo dei fondi propri. È pertanto opportuno fissare un termine temporale massimo, il più breve possibile, basato su una valutazione caso per caso e determinato dopo un dialogo con l’emittente, tenendo conto del potenziale impatto su tale emittente, delle sue specificità e dei rischi per la stabilità finanziaria del sistema finanziario in generale.
(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(5)L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai seguenti emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica:
a)gli emittenti di token collegati ad attività significativi;
b)gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi;
c)gli emittenti di token collegati ad attività non significativi, laddove richiesto dall’autorità competente a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114;
d)gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi, ove richiesto dall’autorità competente a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.
Articolo 2
Termine
1.L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica il termine entro il quale l’emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica di cui all’articolo 1 adegua i propri fondi propri entro 25 giorni lavorativi dalla notifica della decisione di classificare un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica come significativo o dalla notifica dell’obbligo di rispettare il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114. Tale termine è fissato dopo un dialogo con l’emittente interessato.
2.L’autorità competente concede all’emittente interessato non più di sei mesi, dopo la notifica di cui al paragrafo 1, per adeguare i fondi propri, tenendo conto dell’impatto potenziale sull’emittente interessato, delle sue specificità e dei rischi per la stabilità finanziaria del sistema finanziario in generale.
3.Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del termine di cui al paragrafo 1, l’emittente interessato presenta all’autorità competente un piano dettagliato sulle modalità di adeguamento dei fondi propri per soddisfare il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
Il piano comprende fasi e procedure temporalmente definite per effettuare l’adeguamento dei fondi propri entro il termine stabilito.
Il piano assicura che gli elementi e gli strumenti di fondi propri che saranno utilizzati per ottemperare all’aumento e all’adeguamento del requisito soddisfino tutte le condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.
4.L’emittente interessato informa immediatamente e per iscritto l’autorità competente nel caso in cui qualsiasi fase o procedura del piano non possa essere realizzata in tempo utile. In tal caso l’emittente interessato presenta all’autorità competente un aggiornamento del piano, comprendente le fasi o procedure alternative che consentono all’emittente di adeguare i fondi propri entro il termine stabilito.
5.L’autorità competente effettua un attento monitoraggio dell’attuazione del piano.
6.L’emittente interessato informa l’autorità competente del completamento delle fasi previste dal piano, anche mediante l’invio di una notifica finale all’autorità competente una volta completato l’adeguamento dei fondi propri richiesto, entro 20 giorni lavorativi dal completamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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