LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
(3)L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende la polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) quale nuovo alimento autorizzato.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/120 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) quale nuovo alimento da utilizzare in una serie di alimenti.
(5)Il 19 ottobre 2023 la società Ferm Food ApS («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle specifiche del nuovo alimento polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.). La domanda riguardava la riduzione dei livelli di proteine e lipidi e l’aumento dei livelli di carboidrati totali, fibre totali, umidità e ceneri nella polvere finale.
(6)Il richiedente ha motivato la sua richiesta di modificare le specifiche del nuovo alimento in relazione a una serie di parametri di composizione. Il richiedente ha indicato che le modifiche richieste delle specifiche comportano una definizione più ampia delle caratteristiche/della composizione del nuovo alimento e che permetterebbero fluttuazioni della resa dell’Unione, della produzione dei frantoi e dei metodi di pressatura. Le modifiche proposte consentirebbero inoltre l’uso di Brassica rapa L. e di Brassica napus L. provenienti dai raccolti sia invernali che primaverili, con un conseguente aumento dell’approvvigionamento delle materie prime e della potenziale produzione di polvere di semi parzialmente disoleati di rapa e di colza per uso alimentare. In particolare, la riduzione del livello minimo di proteine dal 33 % al 28 % consentirebbe di ampliare l’approvvigionamento delle materie prime e la possibilità di trasformare in alimenti una maggiore quantità di panelli di rapa e di colza destinati ai mangimi. Considerato che il mercato chiede alimenti a basso contenuto di grassi, una riduzione del livello minimo di lipidi dal 14 % al 10 % consentirebbe di ottenere una polvere di semi di rapa o di colza più adatta come ingrediente alimentare. Inoltre l’aumento del livello massimo di umidità da meno del 7 % a meno dell’11 % renderebbe le tecnologie più efficienti, consentendo un processo di essiccazione o di stabilizzazione meno dispendioso dal punto di vista energetico, il che ridurrebbe l’impronta di carbonio complessiva della raffinazione dei panelli di rapa o di colza per gli alimenti. Oltre a ciò, poiché il limite di perossido specificato rimane invariato, l’aumento proposto dell’umidità non comporta un aumento del rischio di ossidazione. Il richiedente ha inoltre motivato la sua domanda indicando che la riduzione dei livelli di proteine e lipidi e l’aumento dei livelli di carboidrati totali, fibre totali, umidità e ceneri nella polvere finale, come richiesti, non incidono sulla sicurezza del nuovo alimento.
(7)Oltre alla variabilità delle materie prime, le modifiche proposte delle specifiche del nuovo alimento derivano da cambiamenti nel processo di produzione. Secondo il processo di Ferm Food ApS, i panelli di rapa o di colza, già parzialmente disoleati, sono acquistati dai produttori di olio di semi di rapa o di colza dell’UE, trasportati al sito di produzione di Ferm Food ApS e fermentati con una miscela di batteri lattici. Il processo non comprende le fasi di lavaggio, filtrazione, centrifugazione o acidificazione descritte nel parere scientifico dell’Autorità per la sicurezza alimentare (4) («Autorità»). Il prodotto di scarto della fermentazione dei batteri lattici è l’acido lattico.
(8)La Commissione ritiene che la domanda di aggiornamento dell’elenco dell’Unione per quanto riguarda la modifica delle specifiche della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) proposta dal richiedente non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. I cambiamenti nel processo di produzione, la variabilità delle materie prime e le modifiche dei livelli di proteine, lipidi, carboidrati totali, fibre totali, umidità e ceneri non incidono sulla sicurezza del nuovo alimento valutato dall’Autorità e non modificano le conclusioni dell’Autorità a sostegno dell’autorizzazione iniziale.
(9)Le informazioni fornite nella domanda presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle specifiche del nuovo alimento rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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pixabay
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