LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Nel dicembre 2008, con il regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio (2), il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»). I dazi antidumping in vigore sono compresi tra il 36,5 % e il 39,7 % per le importazioni originarie della RPC. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali dazi è stata aperta nel settembre 2007 («inchiesta iniziale») (3).
(2)Nel gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («Commissione») ha prorogato le misure in vigore con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione (4).
(3)A ottobre 2020, in seguito a un’inchiesta antielusione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1427 della Commissione (5), le misure in vigore sono state estese alle importazioni nell’Unione di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, originario della RPC.
(4)Nell’aprile 2021, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha nuovamente prorogato le misure in vigore mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione (6).
1.2.Domanda
(5)Il 6 giugno 2024 la Commissione ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Cina mediante importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia, e di disporre la registrazione di tali importazioni («domanda»).
(6)La domanda è stata presentata da Ajinomoto Foods Europe, l’unico produttore di glutammato monosodico nell’Unione («richiedente»).
(7)La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina e dalla Malaysia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul glutammato monosodico originario della Cina.
(8)La domanda forniva inoltre elementi di prova attestanti che questa modificazione appariva derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’estensione del dazio, vale a dire il trasbordo nell’Unione del prodotto in esame attraverso la Malaysia. Nella misura in cui vi è una trasformazione di fattori produttivi in glutammato monosodico in Malaysia, la domanda sosteneva che tale trasformazione costituirebbe una mera operazione di assemblaggio/completamento che dovrebbe essere considerata elusiva delle misure in vigore ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
(9)La domanda conteneva inoltre sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta risultavano entrati nel mercato dell’Unione. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che tali importazioni di glutammato monosodico erano effettuate a prezzi pregiudizievoli.
(10)La domanda conteneva infine sufficienti elementi di prova del fatto che il glutammato monosodico spedito dalla Malaysia era esportato a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per il glutammato monosodico originario della Cina.
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