Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione del 24 aprile 2025 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 27 marzo 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di attrezzature di accesso mobili (mobile access equipment, «MAE») originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») a norma dell’articolo 10 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 13 febbraio 2024 dalla «Coalition to Restore a Level Play Field in the EU Mobile Access Equipment Sector» («CMAE» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione delle MAE ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(3)Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («governo della RPC») (3) di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 25 marzo 2024. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.

(4)Il 13 novembre 2024 la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto originario della RPC («inchiesta antidumping distinta»). Il 9 gennaio 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi e ha riscosso in via definitiva dazi provvisori imposti sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC («regolamento antidumping definitivo») (4). I dazi variano dal 20,6 % al 54,9 %. L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione di cui al presente regolamento è identica, mutatis mutandis, alle risultanze di cui all’inchiesta antidumping distinta, dato che la definizione di industria dell’Unione, i produttori dell’Unione inseriti nel campione, il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste.

1.2.Registrazione

(5)Mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725 della Commissione, del 24 ottobre 2024, quest’ultima ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili («regolamento di registrazione») (5).

1.3.Parti interessate

(6)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(7)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(8)Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito all’apertura o alla richiesta di audizione.

1.4.Campionamento

(9)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

1.4.1.Campionamento dei produttori dell’Unione

(10)Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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