Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/842 della Commissione del 6 maggio 2025 che rettifica alcune versioni linguistiche del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2066.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 30 septies, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)La versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (2) contiene un errore nell’allegato III bis, sezione 1, punto 8, per quanto riguarda la definizione di «ultimo piano di volo». L’errore, introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione (3), incide sulla sostanza della disposizione.

(2)La versione in lingua svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 contiene un errore nell’allegato VII, tabella, voce «Effluenti gassosi ai fini dell’articolo 43, paragrafo 4», seconda colonna, per quanto riguarda la frequenza minima delle analisi, nonché un errore nell’allegato X, sezione 1, punto 8, lettera a), per quanto riguarda le unità di misura da utilizzare nelle informazioni da comunicare. Anche questi errori sono stati introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493. Essi modificano la sostanza delle disposizioni, potendo incidere su diritti e doveri degli operatori economici.

(3)Le versioni in lingua francese e svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, formulato prima dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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