IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2024/2588 del Consiglio (2) il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) («protocollo») è stato firmato il 18 settembre 2024, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2)Scopo del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau e consentire all’Unione e alla Guinea-Bissau di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(3)È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione.
(4)Conformemente ai trattati, la Commissione dovrebbe procedere alla notifica prevista all’articolo 20 del protocollo.
(5)L’accordo istituisce, all’articolo 10 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (3) («accordo»), una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo e del protocollo. Tale commissione ha il potere di approvare determinate modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione secondo una procedura semplificata.
(6)La posizione dell’Unione sulle modifiche proposte del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
(7)Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 27 agosto 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
La Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 20 del protocollo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dal protocollo (5).
Articolo 3
Conformemente alle disposizioni e condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 10 dell’accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
B. NOWACKA
Tratto da:
Link:
Foto:
pixabay
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it