LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)I conti economici ambientali europei istituiti dal regolamento (UE) n. 691/2011 hanno una struttura modulare e includono, in particolare, un modulo per i conti delle spese per la protezione dell’ambiente, di cui all’allegato IV, un modulo per i conti del settore dei beni e dei servizi ambientali, di cui all’allegato V, e un modulo per i conti dei contributi ambientali e trasferimenti analoghi, di cui all’allegato VIII, per i quali i dati devono essere trasmessi conformemente alle classificazioni applicate nei conti ambientali.
(2)I conti economici ambientali europei sono una fonte statistica polivalente che fornisce dati per le politiche dell’Unione in materia di ambiente, azione per il clima e sostenibilità, in particolare pubblicando informazioni distinte sui cambiamenti climatici, sull’inquinamento zero e l’economia circolare (rifiuti), sulla protezione del suolo e sul rumore.
(3)La mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi i relativi investimenti, è indispensabile per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050. Pertanto le caratteristiche relative ad altri investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero essere incluse nei conti ambientali europei. Tali dati dovrebbero riguardare tutti i settori dell’economia e tutti i settori di attività. Tali dati dovrebbero essere ripartiti per Stato membro e riguardare tutti i settori dell’economia pertinenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.
(4)L’allegato V del regolamento (UE) n. 691/2011 istituisce il compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche. Le attività di mitigazione dei cambiamenti climatici e i relativi prodotti, definiti sulla base delle categorie della classificazione delle finalità ambientali, sono in parte inclusi nel compendio indicativo e devono essere integrati da attività economiche a basse emissioni di carbonio.
(5)Nel corso della sua 55a sessione, tenutasi nel febbraio 2024, la Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha approvato la classificazione delle finalità ambientali (CEP) come classificazione statistica internazionale e ne ha raccomandato l’inclusione nella famiglia internazionale delle classificazioni.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IV, V e VIII del regolamento (UE) n. 691/2011 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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Foto:
pixabay
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