Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/646 della Commissione del 23 Aprile 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il 1o aprile 2014 l'Irlanda ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se due prodotti costituiti da colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine siano biocidi ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

(2)Secondo le informazioni fornite il primo prodotto scioglie i fanghi organici, riduce i livelli di solfuro di idrogeno e di azoto ammoniacale e depura le acque di stagni e lagune, mentre il secondo accelera l'ossidazione biologica dei rifiuti solidi organici e la biodegradazione, migliora l'efficienza della digestione aerobica, riduce i fanghi organici sul fondo di laghi, stagni e sistemi di raccolta delle acque reflue, e riduce la produzione di gas maleodoranti.

(3)L'effetto collaterale di detti prodotti consiste nella riduzione dello sviluppo algale nei corpi idrici, ma essi non sono destinati a tale scopo, né è stata affermata la possibilità di usarli a tal fine.

(4)A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, sono biocidi solo i prodotti il cui scopo è distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Le colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici, ad essere immesse sul mercato soltanto a tal fine e il cui effetto collaterale è la riduzione dello sviluppo algale nei corpi idrici senza che siano destinate a tale scopo, non costituiscono biocidi ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 23 Aprile 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_106_R_0010

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